Autotutela tributaria. I chiarimenti AdE
L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 21, fornisce chiarimenti in merito all’esercizio del potere di autotutela tributaria in relazione alla disciplina contenuta negli articoli 10-quater e 10- quinquies dello Statuto dei diritti del contribuente (Legge n. 212/2000), introdotti dal D. Lgs. n. 219/2023.
Il D. LGS. n. 219/2023 ha infatti:
- dettato una regolamentazione distinta ed espressa delle ipotesi di autotutela obbligatoria e facoltativa, prendendo in considerazione anche i riflessi di queste ultime sulle responsabilità amministrative e contabili dell’amministrazione finanziaria;
- abrogato la precedente disciplina in maniera di autotutela tributaria (art. 2-quater del D. L. n. 564/1994, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 656/1994 e dal D.M. n. 37/1997).
Autotutela tributaria: le definizioni
Autotutela obbligatoria
L’Art. 10-quater dello Statuto dei diritti del contribuente dispone che l’amministrazione finanziaria proceda all’annullamento (totale o parziale) o alla rinuncia di atti di imposizione nei seguenti casi di manifesta illegittimità dell’atto o dell’imposizione:
- errore di persona;
- errore di calcolo;
- errore sull’individuazione del tributo;
- errore materiale del contribuente
- errore sul presupposto d’imposta;
- mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti;
- mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini previsti a pena di decadenza.
Rientra nella nozione di atto di imposizione qualunque atto mediante il quale l’amministrazione finanziaria esercita il proprio potere con effetti di natura patrimoniale pregiudizievoli nei riguardi del contribuente (ad esempio: avvisi di accertamento e di rettifica e avvisi di chiusura della partita IVA).
Nei casi di manifesta illegittimità, l’amministrazione finanziaria ha l’obbligo di esercitare il potere di autotutela in presenza di vizi che diano luogo a forme di manifesta illegittimità dell’atto o dell’imposizione.
L’istanza di autotutela obbligatoria non può più essere presentata quando l’atto di imposizione è stato oggetto, anche parzialmente, di qualunque forma di definizione della pretesa, anche agevolata ( nei casi di accertamento con adesione, conciliazione, acquiescenza, ad esempio).
Autotutela facoltativa
In merito all’esercizio del potere di autotutela facoltativa, l’articolo 10-quinquies dispone che l’amministrazione può comunque procedere all’annullamento (totale o parziale) o alla rinuncia all’imposizione anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, in presenza di un’illegittimità o dell’infondatezza dell’atto o dell’imposizione.
Tale forma di autotutela può essere dunque esercitato dall’amministrazione:
- in presenza di vizi dell’atto o dell’imposizione non riconducibili alle fattispecie elencate dall’art. 10-quater;
- in relazione a vizi dell’atto o dell’imposizione per i quali non ricorra la condizione della manifesta illegittimità;
- nei casi in cui sia già decorso un anno dalla definitività dell’atto viziato per mancata impugnazione.
L’istanza di autotutela facoltativa non può più essere presentata quando l’atto di imposizione è stato oggetto, anche parzialmente, di qualunque forma di definizione della pretesa, anche agevolata ( nei casi di accertamento con adesione, conciliazione, acquiescenza, ad esempio).
Presentazione delle richieste di autotutela tributaria
Le richieste di autotutela devono essere indirizzate all’Ufficio che ha emesso l’atto di cui si chiede l’annullamento.
L’istanza deve rappresentare in modo esaustivo tutti gli elementi di fatto e di diritto cui si fonda la richiesta ed indicare:
- i dati indentificativi del contribuente (o dell’eventuale rappresentante);
- i dati di contatto, il domicilio digitale o, in assenza di questo, il domicilio fiscale risultante dall’anagrafe tributaria;
- gli estremi dell’atto di cui si chiede l’annullamento;
- la descrizione dettagliata della fattispecie;
- i vizi dell’atto e le ragioni di fatto e di diritto per le quali si chiede l’annullamento;
- la sottoscrizione del richiedente o del suo legale rappresentante ovvero del procuratore generale o speciale incaricato.
L’Ufficio competente deve procedere tempestivamente all’istruttoria dell’istanza garantendo piena e trasparente collaborazione, assicurare un esame accurato degli elementi evidenziati dal contribuente e garantire gli opportuni riscontri al fine di verificare che la richiesta sia connessa ad altri atti diversi da quelli oggetto della stessa richiesta, emessi da differenti Uffici.
L’ Agenzia delle Entrate conferma il potere dell’Ufficio di disporre la sospensione amministrativa della richiesta di autotutela qualora appaia illegittima o infondata, al fine di evitare la produzione di effetti lesivi nei confronti del contribuente derivanti dall’esecutività dell’atto. Viene altresì specificato che, nei casi di autotutela tributaria, la responsabilità del funzionario sia limitata alle sole ipotesi di dolo (sono dunque escluse le ipotesi di colpa grave).
Alessia A. Mirabella
Redazione redigo.info