Start-up e PMI innovative. Disposizioni sulle agevolazioni fiscali
La legge n. 162 del 28 ottobre 2024, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 7 novembre, tratta le disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle start-up e PMI innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti.
Agevolazioni fiscali e promozione degli investimenti
E’ previsto un credito d’imposta (utilizzabile nella dichiarazione dei redditi in diminuzione delle imposte dovute o in compensazione) per gli investimenti effettuati in start-up e PMI innovative per i quali è riconosciuta una detrazione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, qualora questa sia di ammontare superiore all’imposta lorda.
Tale credito è fruibile nel periodo di imposta in cui è presentata la dichiarazione dei redditi e nei periodi di imposta successivi.
Le disposizioni si applicano agli investimenti effettuati a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023.
Patrimonio Destinato
Le legge promulga altresì che il Patrimonio Destinato può anche effettuare interventi tramite la sottoscrizione di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio di nuova costituzione, istituiti in Italia e gestiti da società per la gestione del risparmio, la cui politica di investimento risulti coerente con le finalità del Patrimonio Destinato nel rispetto delle seguenti condizioni:
- gli organismi di investimento collettivo del risparmio investono prevalentemente in titoli quotati in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani, emessi da emittenti di media e piccola capitalizzazione;
- per la quota non prevalente, gli organismi di investimento collettivo del risparmio possono investire secondo limiti, criteri e condizioni prestabiliti.
La disposizione suddetta si applica anche ai titoli emessi da emittenti che hanno completato con successo il processo di ammissione alla quotazione su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani.
Imposte sui redditi
Rimangono esenti dalle imposte sui redditi, i redditi di capitale derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo del risparmio, qualora investano per lo più nel capitale sociale di una o più PMI innovative; le quote o le azioni devono essere acquistate entro il 31 dicembre 2025 e detenute per almeno tre anni.
Melania Baroncini
Redazione redigo.info