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Nella giornata dell’8 ottobre 2024, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato le FAQ relative al Concordato preventivo biennale, fornendo indicazioni sulle modalità di calcolo, ipotesi di esclusione e casi specifici per soggetti ISA e contribuenti a regime forfettario.
Gli acconti
L’acconto delle imposte sui redditi è determinato sull’imposta dell’anno precedente ed è dovuta una maggiorazione di importo del 10 per cento tra il reddito concordato e quello dichiarato nel periodo precedente. L’accordo dell’IRAP è determinato, invece, sulla base dell’imposta dell’anno precedente con una maggiorazione pari al 3 per cento tra il valore della produzione netta concordato e quello dichiarato.
Se non si è provveduto ai versamenti dell’imposta relativa al periodo di imposta precedente, il contribuente deve comunque effettuare il versamento della maggiorazione.
L’imposta sostitutiva
Le FAQ chiariscono che il versamento dell’imposta sostitutiva può essere effettuato anche solo per uno dei due anni di durata del concordato, dato che si prevede la possibilità di assoggettare la differenza positiva tra reddito concordato e reddito dichiarato ad un’imposta sostituiva, attraverso aliquote variabili a seconda del punteggio ISA attribuito.
Il Concordato per il regime forfettario
In caso di regime forfettario, il contribuente che supera la soglia di 100mila euro di ricavi o compensi per l’anno 2023, è escluso dal CPB a meno che non aderisca alla modalità ai contribuenti ISA, con adesione per due periodi d’imposta.
Cause di esclusione dal Concordato
Chiarito dalle FAQ che non possono accedere al Concordato, i contribuenti che hanno conseguito redditi o quote di redditi in tutto o in parte, in misura superiore al 40% del reddito derivante dall’esercizio d’impresa o di arti e professioni. Sulla base di ciò, possono rimanere esclusi anche:
- le imprese che esercitano la pesca costiera, nonché le imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari;
- i docenti e i ricercatori che rientrano in Italia i quali beneficiano del regime di esenzione nella misura del 90% del proprio reddito di lavoro autonomo;
Per la norma generale, possono aderire al Concordato i contribuenti che hanno estinto i propri debiti o se l’ammontare del debito residuo è inferiore alla soglia di 5.000 euro. L’Agenzia ha precisato che i debiti in questione, relativamente la limitazione del debito residuo, sono quelli contributivi e i tributi amministrati dall’Agenzia stessa.
Redazione redigo.info

