Consolidato, le delucidazioni sulla consolidante

Ogni aderente alla tassazione di gruppo può (art. 7, c. 1 lett. b) del DM 1° marzo 2018) cedere, ai fini della compensazione con l’IRES della c.d. “fiscal unit“, i crediti utilizzabili in compensazione.

La giusta procedura operativa

In costanza di consolidato fiscale, le società partecipanti possono perciò trasferire alla consolidante crediti d’imposta per un ammontare non superiore all’IRES risultante, a titolo di saldo e di acconto, dalla dichiarazione dei redditi del consolidato, e comunque in misura tale da non eccedere il limite di 2.000.000 di euro (art. 34 della L. 388/2000).

Il credito IVA annuale può essere:

– trasferito soltanto dopo la sua maturazione;
– utilizzato dalla consolidante dall’inizio del periodo di imposta in cui viene esercitata l’opzione e, quindi, anche in occasione del versamento degli acconti dovuti per il periodo d’imposta in cui ha inizio il consolidato.

Che fa la consolidante?

Utilizza in compensazione il credito trasferito dalla consolidata, per il pagamento del saldo IRES e del primo e/o secondo acconto IRES senza che residui in capo alla consolidante un’eccedenza a credito.

In presenza di cessione del credito risultante dalla dichiarazione annuale o di cui è stato chiesto il rimborso in sede di liquidazione trimestrale, l’ufficio IVA può ripetere anche dal cessionario le somme rimborsate, a meno che questi non presti la garanzia prevista da legge fino a definitività dell’accertamento.

Ai terzi non sono liberamente cedibili tutti i crediti IVA esposti nel modello TR; solo quelli chiesti a rimborso. E’ esclusa la cessione dei crediti chiesti in compensazione. In più, le disposizioni sul regime di cui ora trattiamo ammettono il trasferimento dei crediti d’imposta, ai fini della loro compensazione, che risultano dalla dichiarazione annuale delle società partecipanti a questo istituto.

Si legga sul tema la risposta AE n. 180 appena pubblicata.

Redazione redigo.info