Amministratore giudiziario. Obblighi dichiarativi e di versamento ai fini fiscali
Con la Risoluzione n. 45 l’AE torna sugli obblighi dichiarativi e di versamento ai fini fiscali cui è tenuto l’amministratore giudiziario, ribadendo che, al sequestro preventivo, ex articoli 321 c.p.p., 92 e 104 delle disposizioni attuative del c.p.p., sono applicabili le disposizioni del Codice leggi antimafia (D. Lgs. n. 159/2011) nonché quanto applicato secondo i precedenti documenti di prassi e risposte a specifiche istanze.
Sequestro dei beni
L’amministratore giudiziario, in seguito alla nomina dell’autorità giudiziaria, ha la responsabilità di disporre e gestire il sequestro dei beni interessati (art. 104-bis disp. att. c.p.p.).
Il quadro normativo è stato tuttavia sottoposto a numerosi interventi da parte del legislatore, culminati con le modifiche recate dal D. Lgs. n. 150/2022, dove non è più previsto un rinvio alle norme di cui al libro I, titolo III del codice delle leggi antimafia, bensì un rinvio alle sole norme che, al loro interno, «recano la disciplina della nomina e revoca dell’amministratore, dei compiti, degli obblighi dello stesso e della gestione dei beni».
Il dubbio, dunque, riguarda l’applicabilità o meno, a tutte le forme di sequestro penale, delle disposizioni concernenti gli obblighi fiscali, dichiarativi e di versamento del D. Lgs. n. 159/2011.
L’AE specifica che i suddetti obblighi dichiarativi e di versamento – disciplinati dal Codice delle leggi antimafia, (art. 51) – rientrano tra gli obblighi dell’amministratore giudiziario e che che la richiamata disposizione di cui all’articolo 51 deve ritenersi ancora applicabile, in linea con la precedente prassi, a tutte le forme di sequestro penale.
Determinazione del reddito dei beni immobili
Per quanto riguarda il regime fiscale e gli oneri economici necessari alla determinazione del reddito dei beni immobili, l’Agenzia chiarisce (richiamando la Circolare n. 31/E del 2014), che durante il sequestro:
- «è disposta la ”sospensione del versamento” da imposte, tasse e tributi il cui presupposto impositivo consista nella titolarità del diritto di proprietà o nel possesso di un bene immobile. Essendo la ”sospensione” limitata al ”versamento”, ne consegue che, anche con riguardo ai beni immobili, non viene meno, in capo all’amministratore giudiziario, l’obbligo di adempiere agli ulteriori oneri fiscali, compresi quelli dichiarativi, durante la vigenza dei provvedimenti di sequestro e confisca non definitiva»
- «è disposta l’esenzione dalle imposte di registro, ipocatastale e di bollo qualora gli atti ed i contratti posti in essere durante il periodo di durata dell’amministrazione giudiziaria abbiano ad oggetto i beni immobili la cui proprietà o il cui possesso costituiscano presupposto impositivo di imposte, tasse e tributi»
- «ai fini della determinazione complessiva delle imposte sui redditi, è irrilevante il reddito prodotto dai beni immobili oggetto dei provvedimenti di sequestro e confisca non definitiva, anche se locati, qualora sia determinato secondo le disposizioni del capo II del titolo I (”Redditi fondiari”) e dell’articolo 70 (”Redditi di natura fondiaria”) del TUIR; non rilevano anche nell’ipotesi di cui all’articolo 90, comma 1, quarto e quinto periodo (”Proventi immobiliari”) del TUIR, e quindi, non concorrono alla determinazione del reddito imponibile»
Obblighi dichiarativi dell’amministratore giudiziario
Il reddito imponibile relativo ai beni confiscati deve essere esposto in dichiarazione dei redditi, al fine di consentire all’Amministrazione finanziaria la liquidazione dell’imposta dovuta in caso di revoca della misura cautelare.
L’amministratore giudiziario, in qualità di dichiarante, deve dunque assolvere gli obblighi dichiarativi al periodo di imposta indicando il codice fiscale del defunto e i propri dati anagrafici.
Per quanto riguarda il Modello Redditi PF e con specifico riferimento al sequestro di beni di persona defunta, nella sezione ‘Dati del contribuente’, deve essere marcata la casella relativa al caso di “dichiarazione presentata dal rappresentante legale per la persona incapace o dall’amministratore giudiziario in qualità di rappresentante per i beni sequestrati”.
Alessia A. Mirabella
Redazione redigo.info