Titolo, marchio e logo. Focus in una circolare CdL non pubblica

Un documento del CNO dei Consulenti del Lavoro, la circolare n. 1184 appena emanata, precisa il perimetro dell’utilizzo del titolo professionale, del marchio e del logo.

Il titolo di Consulente del Lavoro

L’articolo 1, comma 1 della L. 12/79, recita: “Tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, quando non sono curati dal datore di lavoro, direttamente od a mezzo di propri dipendenti, non possono essere assunti se non da coloro che siano iscritti nell’albo dei consulenti del lavoro […].”.

Il titolo di “Consulente del Lavoro” può perciò appartenere ai professionisti o alle società tra professionisti iscritti all’Albo, non anche agli altri soggetti autorizzati ad assumere gli adempimenti in materia di lavoro. E’, peraltro, obbligo per tutti i Consulenti del Lavoro dotarsi del tesserino DUI, da dover utilizzare anche per i rapporti con gli enti previdenziali e assistenziali, nonché con altre Amministrazioni pubbliche, comprese Province diverse da quella di iscrizione.

Il marchio

La circolare del 25 luglio, sul marchio chiarisce che i professionisti iscritti all’Ordine possono utilizzare unicamente il marchio senza alcun colore,

Il divieto è di usare marchi:

– con la barra superiore verde (che indica il Consiglio nazionale dei Consulenti del Lavoro);

– con la barra superiore gialla (che indica il Consiglio provinciale dell’Ordine);

– con la barra superiore blu (che indica l’ENPACL);

– con la barra superiore rossa (che può essere utilizzato dagli organismi istituzionali facenti parte dei Consulenti del Lavoro, come Fondazioni o simili).

Il Logo

Unitamente al marchio, la categoria può impiegare il logo “Consulenti del Lavoro”, che sia però scritto con font autorizzato.

Sitografia

www.lavoro.gov.it