Adeguamento Fondo di solidarietà: nuove aliquote per i professionisti
Con informativa del 16 luglio 2024, il CNDCEC ha diffuso agli iscritti le modifiche apportate dal Decreto interministeriale del 21 maggio 2024 sull’adeguamento del Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali, aggiornando sugli ultimi accorgimenti e le nuove aliquote contributive in vista dell’elaborazione delle buste paga e del Libro unico del lavoro di competenza del mese di luglio 2024.
Il Decreto modifica ed integra parzialmente il precedente Decreto interministeriale n. 104125/2019 che istituiva il Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali.
Le modifiche apportate dal Decreto
L’articolo 2 viene parzialmente modificato: con l’entrata in vigore dell’attuale Decreto, il Fondo è destinato ai datori di lavoro che occupano almeno un dipendente (precedentemente il requisito dimensionale era stabilito a tre dipendenti).
Anche l’articolo 5 ha subito integrazioni: prevedeva già nell’ex Decreto un assegno ordinario in favore di lavoratori interessati da una riduzione dell’orario del lavoro o da sospensione temporanea (secondo le norme di integrazione salariale) individuando come beneficiari lavoratori subordinati e lavoratori con contratto di apprendistato professionalizzante. Con quest’ultima modifica, i beneficiari dell’assegno ordinario sono tutti i lavoratori a tempo indeterminato e tutti i lavoratori con contratto di apprendistato; sono esclusi i dirigenti.
A partire dal mese di luglio, anche i datori di lavoro delle aziende che occupano mediamente fino a tre dipendenti devono versare il contributo ordinario al Fondo e non sono più soggetti alla disciplina del Fondo di integrazione salariale e all’obbligo contributivo che comporta.
Aliquote contributive e requisiti dimensionali
L’informativa riporta le nuove aliquote previste, modificate rispetto al 2019, e così distribuite:
- un contributo ordinario dello 0,50 per cento, di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore per i datori di lavoro che abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti;
- un contributo ordinario dello 0,80 per cento, di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore per i datori di lavoro che abbiano occupato mediamente più di cinque dipendenti fino a quindici dipendenti;
- un contributo ordinario pari all’1 per cento, di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore per tutti i datori di lavoro che abbiano occupato mediamente più di quindici dipendenti;
- un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, in caso di fruizione dell’assegno di integrazione salariale, nella misura del 4 per cento calcolato in rapporto alle retribuzioni perse.
Con decorrenza 1° gennaio 2025, l’aliquota del punto 1 sopracitato si riduce del 40 per cento per tutti i datori di lavoro che abbiano fino a cinque dipendenti e che non abbiano presentato domanda di assegno di integrazione salariale (per almeno 24 mesi dalla data di termine del periodo di fruizione del trattamento).
Ultima modifica, riferisce l’informativa, è legata ai codici di autorizzazione delle aziende: ai fini del corretto assolvimento degli obblighi contributivi, i datori di lavoro devono comunicare alle Strutture territoriali dell’INPS il numero di dipendenti per consentire l’attribuzione dei codici di autorizzazione. L’utilizzo dei codici risulta necessario dato che le aliquote contributive sono differenziate ini base al raggiungimento di diversi livelli occupazionali.
Si ricorda, in ultimo, che la normativa è pienamente vigente dalla competenza del mese di luglio 2024.
Sitografia