Sud, operativa la ZES unica
Sostituisce le otto zone economiche speciali
Nuove e urgenti disposizioni per il rilancio dell’economia del Mezzogiorno venivano decise dal DL n. 124/2023, mirate in particolare alla “ZES unica“. E’ del 16 novembre la Legge n. 162, di conversione di quel “decreto Sud“, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 268/2023.
La Legge, istituendo la ZES unica, sostituisce le otto zone economiche speciali già esistenti. Nella ZES unica gli imprenditori potranno godere di speciali condizioni di favore; tra queste: misure di semplificazione amministrativa, quale è l’autorizzazione unica per coloro che intendono avviare attività economiche, ovvero insediare attività industriali, produttive e logistiche.
I settori e gli interventi prioritari per lo sviluppo della ZES saranno definiti, anche in coerenza con il PNRR, dal Piano strategico della ZES Unica, di durata triennale.
La legge di conversione del “decreto Sud” istituisce inoltre il credito d’imposta per le imprese che effettuano investimenti nella Zona speciale. Potranno godere dell’agevolazione anche le imprese di magazzinaggio e supporto ai trasporti.
Quali i territori della Zes unica del Mezzogiorno?
Il credito di imposta dedicato all’area Zes del nostro Sud è disciplinato nel Capo III del dl, il cui articolo 16 assegna, per il 2024, alle imprese che effettuano l’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle Regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise e nelle zone assistite della Regione Abruzzo, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, un contributo nella misura massima consentita dalla medesima Carta, nel limite di spesa definito dal comma 6.
Alle imprese della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura che effettuano l’acquisizione di beni strumentali, gli aiuti sono concessi nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali, ittico.
Sono agevolabili gli investimenti relativi:
– all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive esistenti o che vengono impiantate nel territorio;
– all’acquisto di terreni e all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti.
Il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato.
Sitografia
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