Nessun prodotto nel carrello.
Entrato oramai da maggio nell’ordinamento, il decreto-legge n. 48 – c.d. “decreto lavoro” – corregge, nell’articolo 24, le condizioni legittimanti l’apposizione del termine al contratto di lavoro, lasciando viceversa inalterato il limite massimo di durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato che possono intercorrere tra datore e lavoratore: ventiquattro mesi (fatte salve le diverse previsioni dei contratti collettivi).
Inalterata è anche la possibilità di un’ulteriore stipula di un contratto a tempo determinato (disciplinato in prima versione dal dlgs n. 81/2015), della durata massima di dodici mesi, presso la sede territoriale dell’Inl.
Non hanno subìto variazioni neppure il numero massimo di proroghe consentite (quattro nell’arco temporale di ventiquattro mesi) e il regime delle interruzioni tra un contratto di lavoro e l’altro (c.d. stop and go).
In materia interviene il Ministero del Lavoro (circolare n. 9 del 9.10.2023).
La questione delle causali. Talune superate, talaltre ancora applicabili
Circa il periodo di fruizione del contratto, la riforma targata Calderone ha inteso valorizzare il ruolo della contrattazione collettiva nella individuazione dei casi che consentono di apporre un termine superiore ai dodici mesi (ma non eccedente la durata massima di ventiquattro).
Dovendo tenere conto dell’evoluzione del quadro normativo rispetto al 2015, se nei contratti collettivi è presente un mero rinvio alle già normate fattispecie legali, le stesse potranno ritenersi implicitamente superate dalla nuova disciplina qui a commento, con conseguente possibilità di ricorso ai Ccnl applicati in azienda o, esclusivamente fino al 30 aprile 2024, all’esercizio dell’autonomia delle parti del contratto individuale di lavoro.
Diversamente, se nei contratti collettivi sono presenti causali, data la sostanziale identità tra previsioni normative di allora e di oggi, il Ministero ritiene che tali causali possano continuare a essere utilizzate per il periodo di vigenza del contratto collettivo.
Allo stesso modo, restano utilizzabili le causali introdotte da qualsiasi livello della contrattazione collettiva (ex art. 51, dlgs n. 81/20215, che ne recita la disciplina organica) che individuino concrete condizioni per il ricorso al contratto a termine, purché non si limitino ad un mero rinvio alle fattispecie legali di cui alla previgente disciplina, ormai superata dalla riforma in esame.
Sitografia

