Nessun prodotto nel carrello.
I nuclei già beneficiari di Reddito di cittadinanza (Rdc) al cui interno sono inclusi figli minorenni/figli disabili, proseguiranno nella fruizione della misura sino al 31 dicembre 2023. Viceversa, quelli con figli maggiorenni in possesso dei requisiti di legge, pur essendo sospesi dalla fruizione di Rdc, non cessano anche dal diritto alla prestazione familiare di cui deve essere garantita la continuità fino al compimento dei 21 anni, fermi restando (anche qui) i requisiti di legge. Nel messaggio Inps n. 2896 del 7.8.2023, le specifiche che riguardano il beneficio dell’Assegno unico universale (AUU) per i nuclei familiari con figli maggiorenni per i quali è intervenuta la sospensione della misura Rdc.
Specifiche sull’Assegno unico e universale
La fruizione della misura di AUU si pone, dunque, come questione per i nuclei percettori di Rdc già sospesi nel mese di luglio e per quelli che progressivamente verranno sospesi dal beneficio nelle mensilità successive, tenuto conto della maturazione della settima mensilità di percezione della prestazione.
Si tratta, in dettaglio, di nuclei che comprendono figli che si trovano nelle seguenti condizioni, accertate dall’INPS attraverso le dichiarazioni formulate a cura del titolare di Rdc su modello “AU-COM”:
1) frequentano un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
2) svolgono un tirocinio ovvero esercitano un’attività lavorativa e possiedono un reddito complessivo non superiore a 8.000 euro;
3) sono registrati come disoccupati e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
4) svolgono il servizio civile universale.
Per i nuclei familiari che si trovano in una o più situazioni come sopra evidenziate, l’integrazione AUU su Rdc relativa alla mensilità di luglio verrà regolarmente corrisposta dall’INPS, senza subire ritardi. Il pagamento di quanto spettante a titolo di integrazione, infatti, avverrà in data 27 agosto con le ordinarie modalità di accredito di Rdc, posto che la prestazione viene di norma liquidata nel mese successivo relativamente alla competenza maturata nel mese precedente.
Con riferimento alle mensilità successive, nel ribadire quanto affermato con il messaggio n. 2632/2023 relativamente alla possibilità di presentare una nuova domanda di AUU, il nuovo messaggio distingue l’ipotesi in cui il cittadino abbia provveduto alla presentazione della domanda di AUU da quelle in cui la domanda non sia stata presentata.
Nel caso di presentazione della domanda di AUU, l’INPS provvederà a liquidare sulla carta Rdc le mensilità che non sono state corrisposte e ad avviare il pagamento di AUU dal mese successivo a quello di presentazione della domanda per la prestazione.
Nell’ipotesi in cui il cittadino non presenti la domanda per l’ottenimento dell’AUU, l’INPS garantisce comunque la fruizione della prestazione per i figli maggiorenni per i quali ricorrano tutti i requisiti previsti dalla legge e descritti al paragrafo precedente; ciò relativamente a tutte le mensilità spettanti fino alla competenza del mese di febbraio 2024.
Sitografia
www.inps.it

