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  Fisco  Liberi professionisti, doppio P.O. sulla sospensione dei termini tributari
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Liberi professionisti, doppio P.O. sulla sospensione dei termini tributari

redazioneredazione—Giugno 13, 2023
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E’ doppio il Pronto Ordini (n. 204/2023; n. 76/2023) sulla procedura da dover seguire per ottenere siano sospesi i termini di legge relativi agli adempimenti tributari a carico del libero professionista malato o infortunato, ex art. 1, c. da 927 a 944, L. n. 234/2021.

I due quesiti sulla sospensione dei termini

I mandati professionali devono avere data certa? Si può depositare la documentazione presso l’Ordine territoriale piuttosto che spedirla agli uffici della PA?

Ancora: esiste un iter da seguire per beneficiare della predetta sospensione?

Per intanto, il richiamato disposto introduce e disciplina la sospensione della decorrenza dei termini relativi agli adempimenti tributari a carico del libero professionista nei casi di malattia grave, infortunio o intervento chirurgico in relazione ai periodi di degenza ospedaliera o di cure domiciliari che superano tre giorni.

In particolare, il comma 929 stabilisce che “In caso di ricovero del libero professionista in ospedale per grave malattia o infortunio o intervento chirurgico, ovvero in caso di cure domiciliari, se sostitutive del ricovero ospedaliero, che comportano un’inabilità temporanea all’esercizio dell’attività professionale, nessuna responsabilità è imputata al libero professionista o al suo cliente a causa della scadenza di un termine tributario stabilito in favore della pubblica amministrazione per l’adempimento di una prestazione a carico del cliente da eseguire da parte del libero professionista nei sessanta giorni successivi al verificarsi dell’evento”.

Su decorrenza e durata della sospensione, il comma 931 prevede, in più, che “I termini relativi agli adempimenti di cui al comma 929 sono sospesi a decorrere dal giorno del ricovero in ospedale o dal giorno d’inizio delle cure domiciliari fino a trenta giorni dopo la dimissione dalla struttura sanitaria o la conclusione delle cure domiciliari”; il comma appresso precisa che “Gli adempimenti sospesi […] devono essere eseguiti entro il giorno successivo a quello di scadenza del termine del periodo di sospensione”.

La sospensione opera con riferimento agli “adempimenti a carico del cliente eseguiti da parte del libero professionista […] nel caso in cui tra le parti esiste un mandato professionale avente data antecedente al ricovero ospedaliero o al giorno di inizio della cura domiciliare”, nel presupposto che “Copia dei mandati professionali, unitamente a un certificato medico attestante la decorrenza, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante” venga “consegnata o inviata, tramite raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con posta elettronica certificata (PEC), presso i competenti uffici della pubblica amministrazione” (commi 934 e 935).

Ad ogni buon conto, un’interlocuzione con l’Agenzia delle Entrate al fine di concordare un iter procedimentalizzato da seguire per avvalersi della richiamata disciplina, è in corso.

Nelle more, la risposta a interpello n. 248 del 13 marzo 2023 ha precisato che la disposta sospensione opera esclusivamente con riferimento agli adempimenti tributari con scadenza “nei sessanta giorni successivi al verificarsi dell’evento”. Così, non possono beneficiare della sospensione gli adempimenti con scadenza successiva ai sessanta giorni decorrenti dall’evento, ancorché non sia terminato il periodo di riabilitazione presso il domicilio, nel presupposto che il cliente del professionista si sia intanto attivato al fine di individuare un sostituto cui riaffidare l’incarico. L’Agenzia ha anche precisato che l’indicazione dei sessanta giorni rappresenta un “limite massimo”, sicché, nell’ipotesi di degenza ospedaliera/cure domiciliari per un periodo inferiore, la sospensione opera limitatamente agli adempimenti con scadenza in detto periodo.

In merito alla decorrenza e alla durata della sospensione, l’Agenzia delle entrate ha ritenuto che essa operi dalla data di scadenza dell’adempimento che cade nei sessanta giorni successivi al ricovero in ospedale/inizio delle cure domiciliari (o nel periodo inferiore di degenza ospedaliera/cure domiciliari) fino al trentesimo giorno seguente la dimissione dalla struttura sanitaria/conclusione delle cure domiciliari. Per effetto della sospensione, gli adempimenti devono essere eseguiti entro il giorno successivo al termine predetto.

Quella stessa risposta a interpello fornisce indicazioni in merito agli “oneri comunicativi” da espletare verso la pubblica amministrazione per l’operatività della sospensione, ribadendo che il legislatore, al comma 931, nel definire la decorrenza e la durata del periodo di sospensione, ha concesso ulteriori trenta giorni successivi alla data di dimissione dalla struttura sanitaria/conclusione delle cure domiciliari, al fine di garantire al professionista, oramai in buone condizioni di salute, un lasso temporale nel corso del quale adempiere le “scadenze sospese” e notiziare gli uffici competenti dell’accaduto, sempre entro il termine ultimo rappresentato dal giorno successivo a quello in cui scade il periodo di sospensione.

Vieppiù, la sospensione non ha valenza generalizzata. Piuttosto, come prescritto dal comma 934, opera limitatamente agli adempimenti a carico dei clienti che hanno conferito mandato in data antecedente l’evento malattia/infortunio. Per l’effetto, il comma 935 prevede che la comunicazione da inoltrare ai competenti uffici della pubblica amministrazione accluda copia dei predetti mandati professionali, unitamente alla documentazione medica che attesta la data di inizio e conclusione del periodo di degenza ospedaliera/cure domiciliari.

Per l’Amministrazione finanziaria, l’obbligo di far conoscere i nominativi dei clienti i cui adempimenti beneficiano di sospensione rappresenta, per espressa disposizione di legge, la necessaria condizione che rende operativo l’istituto.

Quanto, invece, alla data di conferimento del mandato, l’Agenzia delle entrate ricorda che l’articolo 2704 del codice civile stabilisce che “La data della scrittura privata della quale non è autenticata la sottoscrizione non è certa e computabile riguardo ai terzi, se non dal giorno in cui la scrittura è stata registrata o dal giorno della morte o della sopravvenuta impossibilità fisica di colui o di uno di coloro che l’hanno sottoscritta o dal giorno in cui il contenuto della scrittura è riprodotto in atti pubblici o, infine, dal giorno in cui si verifica un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l’anteriorità della formazione del documento”.

Nel presupposto che il richiamato comma 934 non richiede espressamente una “data certa”, ma pur sempre antecedente al ricovero ospedaliero o al giorno di inizio della cura domiciliare, per poter documentare detta data l’Agenzia delle entrate auspica la produzione di un mandato scritto, in relazione alla quale resta la possibilità di fornire la “prova” anche con altri mezzi, fermo restando ogni potere di controllo dell’Amministrazione finanziaria al riguardo.

Sitografia

www.commercialisti.it

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