Termini di proposizione dei ricorsi amministrativi: l’INPS precisa
Con il messaggio n. 1900 del 23.5.2023, l’INPS precisa i termini di proposizione dei ricorsi come previsti dai regolamenti in materia di ricorsi amministrativi di competenza dei Comitati dell’INPS.
Ricorsi amministrativi di competenza dei Comitati dell’INPS
La già nota circolare n. 48 del 17.5.2023, ha provveduto ad illustrare i contenuti del “Regolamento in materia di ricorsi amministrativi di competenza dei Comitati dell’INPS”, approvato con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 8 del 18.1.2023.
Ricorsi amministrativi e termini di proposizione
In ordine ai termini di proposizione dei ricorsi amministrativi, il paragrafo 4 della circolare in questione tratta in modo dettagliato le diverse tempistiche previste dal nuovo regolamento, che tengono conto sia delle discipline concernenti le varie gestioni previdenziali dell’Istituto sia della tipologia di provvedimento che si intende impugnare.
In particolare i provvedimenti di diniego o di accoglimento parziale
Con riferimento ai termini di proposizione dei ricorsi amministrativi, per quanto riguarda i provvedimenti di diniego o di accoglimento parziale dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria, è stato indicato che:
- i relativi ricorsi amministrativi devono essere proposti entro 30 giorni dalla data di ricezione del provvedimento di diniego o di accoglimento parziale dell’istanza;
- per i provvedimenti notificati prima del 17 maggio, vale il più ampio termine di 60 giorni per la proposizione dell’impugnativa in via amministrativa.
Che cosa si vuole evitare
L’intento, è di evitare che i datori di lavoro, facendo affidamento su tale più ampio termine, come individuato nel messaggio n. 2939 del 15.2.2013, che allinea il termine di presentazione del ricorso amministrativo a quello di proposizione dell’azione del ricorso giudiziario, possano incorrere in incolpevoli decadenze.
Ricorsi amministrativi e trattamenti di integrazione salariale
Rispetto a quanto su specificato, si ribadisce che il termine per la proposizione dei ricorsi amministrativi avverso i provvedimenti di diniego o di accoglimento parziale dei trattamenti di integrazione salariale, è fissato perentoriamente in 30 giorni dalla data di ricezione del provvedimento di diniego o di accoglimento parziale.
Di conseguenza, una volta concluso il regime transitorio previsto al paragrafo 4 della citata circolare n. 48/2023, per i ricorsi notificati in data anteriore a quella di pubblicazione della circolare medesima, le indicazioni fornite con il messaggio n. 2939/2013, devono intendersi superate.
Sitografia
Cecilia Valente