Tavolo tecnico AdE-CdL a tema fisco. Tre punti nodali

Un report informativo nero su bianco, a firma CdL (Consulenti del Lavoro), sui temi svolti in ambito Tavolo tecnico con Agenzia delle Entrate. Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro ha, così, ottenuto precisazioni intorno a tre punti nodali. Di seguito.

Gli impatriati e il regime c.d. “de minimis”

Primo punto è la gestione operativa del regime de minimis per i lavoratori impatriati. Meglio: Il CNO ha proposto all’AdE di integrare i modelli dichiarativi riservati alle persone fisiche, prevedendo campi utili alla gestione dei lavoratori autonomi impatriati che superano, nel triennio di riferimento, il limite del de minimis; si tratta, in definitiva, dell’ipotesi in cui il risparmio fiscale conseguito con il regime di favore comporta il superamento del predetto limite.

Sulla scorta di ciò, considerato il riferimento di norma (artt. 107 e 108 del TFUE), gli aiuti concessi alle imprese dallo Stato e dall’Amministrazione finanziaria non sono generalmente ammessi dall’Unione Europea. E’ necessaria un’apposita autorizzazione (o validazione).

Il regime degli aiuti de minimis non è che una deroga alla norma, nata per regolare le agevolazioni fiscali o i finanziamenti statali di piccole entità e per evitare che uno Stato membro debba chiedere uno specifico nulla osta. A tal fine devono essere rispettati i limiti indicati dal Regolamento UE 1407/2013.

Quanto si ricava, per estensione, dal paragrafo 2.3 (Limiti alla erogazione dei benefici e aiuti de minimis) del documento di prassi agenziale circolare 14/E/2012, è che debba ritenersi facente parte di tali aiuti anche il regime impatriati.

In quel passaggio della circolare 14, il limite de minimis si applica alle attività produttive di reddito lavoro autonomo e di reddito di impresa. Ciò che conta è l’attività economica (non altri elementi formali, suscettibili di variare in ciascun Stato unionale).

La questione riguarda la gestione operativa del regime in oggetto, in sede di dichiarazione, con riferimento ai redditi dei lavoratori autonomi impatriati ed al rispetto del limite complessivo degli aiuti de minimis concedibili, nell’ipotesi in cui il reddito annuo da essi conseguito sia tale da poter comportare il superamento del predetto limite.

Ancora, la modulistica dichiarativa Redditi PF non prevede espressamente la possibilità di “modulare” l’importo di reddito agevolabile, al fine di evitare il superamento del limite nel corso dell’anno poiché, in base al principio dell’unitarietà del periodo d’imposta, l’agevolazione degli impatriati si applica all’intero reddito di periodo indicato nel relativo quadro RE, RF, RG o RD.

In risposta al quesito, l’AdE giudica opportuna una preventiva conferma sul piano interpretativo ad opera della Divisione Contribuenti, ottenuta la quale potrà fornire indicazioni operative che consentano al contribuente di applicare il beneficio in modo parziale, indicando in un campo separato della dichiarazione la quota di reddito conseguito nell’anno d’imposta che egli intende escludere dall’agevolazione al fine di evitare il superamento del limite.

In questo caso il contribuente determinerà autonomamente l’importo da indicare, facendo sì che l’agevolazione fruita in dichiarazione, sommata a quella eventualmente fruita in precedenza, non ecceda il limite stesso.

L’atteso riscontro può avere impatti sulla modulistica già approvata (Redditi PF 2023); l’Agenzia intende valutare se intervenire con aggiornamenti già da quest’anno, con un intervento nelle sole istruzioni, o rimandare al 2024, con intervento sia sul modello di dichiarazione, sulle istruzioni e sulle specifiche
tecniche.

CU 2023 e conguaglio

I sostituti di imposta devono effettuare, entro il 28 febbraio dell’anno successivo e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla data di cessazione, il
conguaglio (art. 23, c. 3, d.P.R. n. 600/1973).

Al fine del compimento delle operazioni di conguaglio di fine anno il sostituito può chiedere al sostituto di tenere conto anche dei redditi di lavoro dipendente o assimilati a quelli di lavoro dipendente, percepiti nel corso di precedenti rapporti intrattenuti (successivo c. 4).

Le istruzioni di compilazione della CU 2023, ai sensi del citato c. 3, impongono al sostituto d’imposta, in presenza di più periodi di paga con lo stesso percipiente, di conguagliare nell’ultima CU rilasciata tutti i redditi percepiti, riferiti quindi a tutti i precedenti rapporti di lavoro, sempreché ricompresi nel medesimo periodo d’imposta. Egli, in sede di operazioni di conguaglio, deve tener conto delle somme e dei valori complessivamente corrisposti al sostituito nel corso dei diversi periodi lavorativi dell’anno (tale comportamento esula dalla circostanza che il sostituito ne abbia fatto richiesta). Un’indicazione ormai consolidata negli anni.

Nelle istruzioni per la compilazione della Certificazione Unica è previsto che per i redditi di lavoro dipendente e assimilati, in caso di più rapporti di lavoro intercorsi tra lo stesso sostituto e sostituito, vada effettuata la trasmissione di una sola CU c.d. “conguagliante”. Di converso, per i redditi erogati in precedenti rapporti di lavoro intercorsi con altri sostituti (redditi di lavoro dipendente o assimilati), il sostituto è tenuto ad effettuare le operazioni di conguaglio di tutti i predetti redditi solo a seguito di richiesta effettuata dal sostituito.

A tal fine il sostituito deve consegnare al sostituto d’imposta, entro il 12 del mese di gennaio del periodo d’imposta successivo a quello in cui sono stati percepiti, la CU concernente i redditi di lavoro dipendente, o assimilati a quelli di lavoro dipendente, erogati da altri soggetti, compresi quelli erogati da soggetti non obbligati ad effettuare le ritenute.

Il terzo tra i punti nodali interpreta la tregua fiscale

Circa il rapporto tra le nuove definizioni previste dalla c.d. Tregua fiscale di cui alla Legge di Bilancio per il 2023 e definizioni agevolate disposte in precedenza, si fa un caso specifico, relativo all’art. 5 del dl n. 41/2021. Ha stabilito – in favore dei contribuenti con partita IVA attiva alla data del 23/03/2021, che hanno subìto, nel 2020, una riduzione del volume d’affari maggiore del 30% rispetto al volume d’affari dell’anno 2019 a causa del periodo pandemico e della conseguente crisi economica – la possibilità di definire in via agevolata le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, senza applicazione di sanzioni e somme aggiuntive, versando solamente le imposte e/o i contributi eventualmente dovuti e i relativi interessi.

Se il contribuente ha aderito alla proposta di definizione agevolata in ragione di un avviso bonario di importo inferiore ai 5.000 euro, optando per il pagamento in forma rateale del debito con un piano di 8 rate trimestrali, ancora in corso e non decaduto all’1 gennaio 2023, è confermato che, a seguito delle novità normative introdotte dall’art. 1, c. 155 e 156 della Legge di Bilancio ora richiamata, relativamente alla definizione agevolata delle rateazioni in corso all’1/1/2023 delle comunicazioni degli esiti del controllo automatizzato delle dichiarazioni:

– il contribuente possa beneficiare dell’estensione del piano di pagamento rateale in corso fino alla nuova durata ordinaria di 20 rate trimestrali?

– il contribuente, avendo già aderito alla definizione agevolata prevista dall’art. 5 del decreto-legge n. 41/2021, che prevedeva il versamento delle sole imposte e/o contributi (senza applicazione di sanzioni e somme aggiuntive), possa continuare a considerare tale importo al netto delle sanzioni quale debito residuo da pagare?

L’AdE afferma che, in virtù della modifica dell’art. 3-bis del d.lgs. n. 462/1997, è estensa, da 8 a 20 rate trimestrali, la dilazione massima applicabile ai pagamenti delle somme dovute di importo non superiore a euro 5.000. La disposizione si applica, oltre che alle rateazioni non ancora iniziate alla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio (1° gennaio 2023), anche a tutte le rateazioni iniziate precedentemente a tale data e ancora regolarmente “in corso”, a prescindere dal periodo d’imposta di riferimento.

Ne consegue che anche il contribuente che ha aderito alla definizione agevolata prevista dall’art. 5 del dl n. 41/2021 e sta regolarmente pagando le somme dovute sulla base di un piano di 8 rate trimestrali, può estendere la durata del piano fino a 20 rate trimestrali, senza perdere i benefici della definizione agevolata (esclusione del pagamento di sanzioni e somme aggiuntive).

Al riguardo, l’AdE segnala che sul proprio sito internet è disponibile un nuovo servizio che agevola i contribuenti nella rimodulazione dei piani di rateazione in corso, consentendo di modificare il numero di rate inizialmente impostato.

Il percorso da seguire? Home (www.agenziaentrate.gov.it) → Cittadini → Pagamenti e rimborsi → Calcolo dei pagamenti → Comunicazioni in seguito a controllo automatico e formale – calcolo delle rate → Accedi al servizio

Alessia Lupoi

Sitografia

www.consulentidellavoro.it