Inbreve. Disallineamento da ibrido (e da importato) in risposta
La disciplina del disallineamento da ibrido è contenuta negli articoli da 6 a 11 del decreto legislativo n. 142/2018, cd. decreto ATAD (in seguito “decreto”), che ha attuato nel sistema tributario italiano le disposizioni della direttiva (UE) 2016/1164, come modificata dalla direttiva (UE) 2017/952.
Tale disciplina é in vigore in Italia a partire dal periodo di imposta 2020.
L’interpretazione agenziale sul disallineamento da ibrido
Nella risposta ad istanza di interpello n. 288/2023, l’Agenzia delle Entrate effettua richiami di disposizioni internazionali e nazionali nonché di prassi, con particolare riguardo alla circolare del 2022 n. 5/E, ritenendo che la fattispecie sotto esame interpretativo integri un fenomeno ibrido importato con effetto di ”deduzione senza inclusione” (in base alle disposizioni di cui all’articolo 8, comma 3 del decreto), nell’ambito del quale l’ibrido di ”primo livello” è dato dalla fattispecie normativa rappresentata, in decreto, dal pagamento effettuato nei confronti di una stabile organizzazione ”disconosciuta”.
I componenti negativi di reddito sostenuti dalla società Istante nei confronti della società dalla quale essa è interamente controllata devono essere considerati indeducibili in quanto finanziano «oneri deducibili che generano un disallineamento da ibridi».
Inoltre, l’indeducibilità deve rilevare per l’intero importo del «pagamento da disallineamento da importato» fino alla misura massima della quota di avviamento deducibile nell’esercizio 2021 da parte della società che controlla l’Istante, quindi fino all’importo della deduzione ibrida di primo livello di cui gode la prima in territorio svizzero, non al suo reddito imponibile. Le medesime considerazioni valgono per gli esercizi successivi al 2021, in cui la società che controlla dedurrà l’onere classificato in Svizzera come ammortamento dell’avviamento.
Sitografia
www.agenziaentrate.gov.it