Aliquote di esonero dal versamento del contributo addizionale
Giungono le indicazioni sulle modalità di fruizione dell’esonero (le cui aliquote vengono debitamente riportate) dal versamento del contributo addizionale per i datori di lavoro impegnati a fronteggiare le difficoltà economiche derivanti dalla grave crisi internazionale in atto in Ucraina, i quali abbiano sospeso o ridotto l’attività lavorativa.
Il messaggio n. 1022/2023 – riferito ai datori di lavoro indicati dai Codici Ateco di cui all’Allegato 1 ai dl nn. 21/2022 e 4/2022 – riferisce anche i criteri utilizzati dall’Inps per la determinazione dell’esonero medesimo:
– per quanto riguarda l’esonero dal contributo addizionale previsto dal dl n. 21/2022, l’Istituto precisa che, in relazione ai settori di attività interessati e alle disposizioni normative di riferimento, assume rilievo la sola previsione (recata dall’articolo 5 del dlgs n. 148/2015) che modula l’ammontare del contributo addizionale dovuto dai datori di lavoro sulle retribuzioni globali che sarebbero spettate ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate, in funzione dei periodi di integrazione salariale ordinaria (CIGO) e straordinaria (CIGS) fruiti nel quinquennio mobile.
Le aliquote di cui al dl n. 21
Pertanto, l’ammontare dell’esonero previsto dal dl n. 21/2022 sarà determinato in base alle seguenti aliquote:
– 9%, in relazione ai periodi di CIGO o CIGS fruiti all’interno di uno o più interventi concessi sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile;
– 12%, con riguardo a periodi che superano le 52 settimane e fino al limite di 104 settimane in un quinquennio mobile;
– 15%, per periodi che superano il limite delle 104 settimane in un quinquennio mobile.
e al dl n. 4
Viceversa, l’ammontare dell’esonero previsto dal dl n. 4/2022, in relazione ai differenti settori di attività interessati e alle diverse tipologie di trattamenti di sostegno al reddito su cui insiste l’esonero, sarà determinato in base alle seguenti aliquote:
– integrazione salariale ordinaria (CIGO): medesima previsione di cui al citato art. 5, dlgs n. 148/2015;
– 4%, per l’assegno di integrazione salariale a carico del Fondo di integrazione salariale (FIS);
– assegno di integrazione salariale a carico dei Fondi di solidarietà: misura prevista dai singoli decreti istitutivi dei Fondi stessi;
– 4%, con riguardo all’assegno di integrazione salariale a carico del Fondo di solidarietà bilaterale della provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige;
– assegno di integrazione salariale a carico del Fondo territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento: 4% per periodi fino alle prime 13 settimane nel biennio mobile; 8% per periodi successivi alle prime 13 settimane nel biennio mobile.
Sitografia