In breve. Professionista inabile, sospensione adempimenti

In caso di ricovero del libero professionista abilitato che lo renda temporaneamente inabile all’esercizio dell’attività, egli e il suo cliente non avrebbero responsabilità diretta della scadenza di un termine tributario per l’adempimento di una prestazione a carico del contribuente assistito. Avrebbero i sessanta giorni successivi all’evento per ottemperare (risposta n. 248/E).

Una specifica agenziale: la sospensione opera esclusivamente con riferimento agli adempimenti a carico del cliente eseguiti da parte del libero professionista nel caso in cui tra le parti esista un mandato professionale avente data antecedente al ricovero ospedaliero o al giorno di inizio della cura domiciliare, nel presupposto che “copia dei mandati professionali, unitamente a un certificato medico attestante la decorrenza, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante”, sia “consegnata o inviata, tramite raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con posta elettronica certificata (PEC), presso i competenti uffici della pubblica amministrazione”.

Professionista temporaneamente inabile, quali adempimenti non rientrano nella sospensione?

Non possono beneficiare della sospensione, ritiene l’Amministrazione finanziaria, gli adempimenti con scadenza successiva ai sessanta giorni (limite massimo) decorrenti dall’evento, ancorché non sia terminato il periodo di riabilitazione presso il domicilio; ciò nel ragionevole presupposto che il cliente, per il cui conto opera il professionista, si sia nelle more attivato al fine di individuare un sostituto cui affidare l’incarico.

D’altro canto, la degenza ospedaliera o le cure domiciliari per un periodo inferiore comportano che la sospensione operi limitatamente agli adempimenti con scadenza in detto periodo.

Si tenga a mente che il Legislatore ha concesso ulteriori trenta giorni successivi alla data di dimissione dalla struttura sanitaria/conclusione delle cure domiciliari al fine di garantire al professionista, oramai in buone condizioni di salute, un lasso temporale nel corso del quale adempiere le “scadenze sospese” e notiziare gli uffici competenti dell’accaduto, sempre entro il termine ultimo (rappresentato dal giorno seguente a quello in cui scade il periodo di sospensione).

Sitografia

www.agenziaentrate.gov.it