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  Lavoro  Ischia, sospesi gli adempimenti. Indicazioni Inail
Lavoro

Ischia, sospesi gli adempimenti. Indicazioni Inail

redazioneredazione—Febbraio 22, 2023
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A seguito degli eventi alluvionali dello scorso novembre che hanno comportato, ad Ischia, la dichiarazione dello stato di emergenza, il dl n. 186/2022 (L. n. 9/2023) ha disposto interventi in favore delle popolazioni colpite, tra i quali la sospensione di una serie di termini come quelli relativi agli adempimenti e ai versamenti dei premi per l’assicurazione obbligatoria nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno.

Ora, la circolare n. 7/2023 (Nota protocollo n. 0001378 del 16 febbraio 2023) a firma Inail, fornisce le indicazioni operative di dettaglio.

Ischia, assicurazione obbligatoria. Sospensione di adempimenti e versamenti premi

Il dl n. 186 ha disposto, per il periodo dal 26 novembre 2022 al 30 giugno 2023, nei confronti dei soggetti che alla data del 26 novembre 2022 avevano la residenza, ovvero la sede legale o la sede operativa nel territorio dei predetti Comuni dell’Isola la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei premi per l’assicurazione obbligatoria, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione.

Quali destinatari?

La sospensione riguarda i datori di lavoro privati e i lavoratori autonomi regolarmente iscritti all’assicurazione obbligatoria nella gestione Industria e alla gestione per l’assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, operanti alla data del 26 novembre 2022 nei due Comuni teatro degli eventi calamitosi.

Pertanto, la sospensione si applica esclusivamente alle posizioni assicurative territoriali (PAT) con sede dei lavori nei suddetti Comuni e ai premi assicurativi riferiti alle attività svolte negli stessi territori.

La ratio legis è quella di favorire i soggetti che svolgono effettivamente attività economica nei territori maggiormente colpiti dagli eventi alluvionali e franosi, escludendo dall’agevolazione i soggetti assicuranti per i quali nel Comune di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno risulti solo la sede legale, senza lavoratori occupati.

Una precisazione contenuta nel testo della circolare: le aziende plurilocalizzate con Sedi operative sia nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi alluvionali e franosi, sia al di fuori di detti territori, possono sospendere soltanto i versamenti dei premi riferiti alle posizioni assicurative territoriali (PAT) ubicate in quei Comuni.

I versamenti sospesi ad Ischia

Nel periodo di sospensione sono ricompresi i versamenti relativi al premio di autoliquidazione 2022/2023 con scadenza 16 febbraio 2023.

Nel caso in cui i soggetti assicuranti comunichino di voler pagare il premio di autoliquidazione in quattro rate, i versamenti sospesi sono quelli relativi alla prima e alla seconda rata con scadenza rispettivamente 16 febbraio e 16 maggio 2023.

È sospeso, altresì, il pagamento del premio speciale unitario annuale per i medici radiologi, i tecnici sanitari di radiologia medica e gli allievi dei corsi esposti all’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive con scadenza 16 febbraio 2023.

Infine, tra i versamenti oggetto di sospensione dal 26 novembre 2022 al 30 giugno 2023 rientrano, anche le rate mensili, nell’ambito delle rateazioni ordinarie concesse dall’Istituto, in corso alla data del 26 novembre 2022.

Si faccia attenzione al fatto che, per espressa previsione normativa, non si procede al rimborso di quanto già versato.

Adempimenti sospesi

La sospensione degli adempimenti si applica al termine per la presentazione delle denunce annuali delle retribuzioni per l’autoliquidazione 2022/2023 in scadenza al 28 febbraio 2023.

Le aziende plurilocalizzate devono comunque inviare la denuncia annuale delle retribuzioni effettivamente corrisposte per l’anno 2022 entro il 28 febbraio 2023, indicando le retribuzioni per tutte le PAT (tanto per quelle con Sedi operative nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi alluvionali e franosi, quanto per quelle al di fuori di detti territori).

La sospensione si applica altresì al termine di presentazione della domanda di riduzione del tasso medio per prevenzione per gli interventi migliorativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro realizzati nell’anno 2022, in scadenza al 28 febbraio 2023.

Anche in caso di presentazione della domanda di riduzione del tasso medio per prevenzione, le aziende plurilocalizzate che effettuano un intervento migliorativo valido su tutte le PAT devono presentare la domanda di riduzione del tasso medio entro il 28 febbraio 2023, sia per le PAT con sedi operative nei territori dei Comuni colpiti, sia per quelle al di fuori di detti Comuni.

Modalità di sospensione

Per usufruire della sospensione, i soggetti interessati devono presentare apposita comunicazione entro il 31 agosto 2023, utilizzando il servizio online “Comunicazione sospensioni/recuperi agevolati calamità naturali”, disponibile dal 1° marzo 2023 in www.inail.it dal menù “Comunicazione sospensioni/recuperi agevolati”.

Al fine di gestire la sospensione dei versamenti sono in corso di predisposizione in GRA web specifici codici di agevolazione.

Entro il 16 settembre 2023:

  • deve essere effettuato il versamento in unica soluzione dei premi sospesi dal 26 novembre 2022 al 30 giugno 2023;
  • deve essere pagata la prima rata, in caso di rateizzazione, dei premi sospesi fino a un massimo di sessanta rate mensili di pari importo;
  • devono essere riavviati i piani di ammortamento delle rateazioni ordinarie e tutte le rate sospese devono essere versate unitamente alla prima rata corrente in scadenza dopo il termine di sospensione;
  • devono essere presentate, utilizzando i servizi online, le denunce retributive per l’autoliquidazione 2022/2023 non presentate per effetto della sospensione;
  • devono essere presentate, tramite i servizi online, le domande di riduzione del tasso medio per prevenzione per gli interventi migliorativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro realizzati nell’anno 2022.

In caso di pagamento rateale, l’importo di ciascuna rata non può essere inferiore a 50,00 euro. Fermo restando che la prima rata deve essere versata entro il 16 settembre 2023, i successivi pagamenti devono essere effettuati entro il giorno sedici di ogni mese.

È comunque facoltà degli interessati estinguere anticipatamente in qualsiasi momento la rateazione ex lege e versare in unica soluzione le somme dovute.

Per quanto concerne la ripresa degli adempimenti, a partire dal 1° settembre 2023 fino al 16 settembre 2023 saranno disponibili i servizi Alpi online e Riduzione per prevenzione.

Modalità di versamento dei premi sospesi

Alla ripresa dei versamenti nel modello di pagamento F24, sezione “Altri enti previdenziali e assicurativi”, deve essere indicato, in base alla modalità di versamento comunicata, il corrispondente numero di riferimento.

Per i versamenti in unica soluzione da effettuarsi entro il 16 settembre 2023 il numero di riferimento è “999260”, per i versamenti rateali in massimo sessanta rate mensili di pari importo a decorrere dal 16 settembre 2023 il numero di riferimento è “999261”.

Cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione

Il richiamato decreto include nella sospensione gli adempimenti derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione. L’Agenzia delle entrate-Riscossione provvede autonomamente all’applicazione della sospensione.

Sitografia

www.inail.it

www.consulentidellavoro.it

Assicurazione InailINAILPremi INAIL
PNRR, Piccoli Comuni e Fondo assunzioni: riparto risorse
INAIL – Circolare n. 7 del 17.2.2023
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