Bussola AE sull’acquisto prima casa degli under 36

La guida alle agevolazioni fiscali per gli under 36 che acquistano la “prima casa”, ai fini del rispetto di tutti i vincoli – rubricata “Guida per l’acquisto della casa” è aggiornata e pubblicata sul sito delle Entrate nella sezione “l’Agenzia informa”. 

Ha subìto un ritocco anche la brochure “Under 36: le agevolazioni per l’acquisto della prima casa“, ospitata nella pagina “Depliant e infografica”.

Prima casa under 36, requisiti d’accesso all’agevolazione (che è più sostanziosa)

Gli under 36:

– con un Isee non superiore a 40mila euro annui;

– che acquistano la prima casa con atto stipulato tra il 26 maggio 2021 e il 31 dicembre 2023,

hanno diritto a notevoli vantaggi fiscali secondo Legge di bilancio 2023 (n. 197/2022, articolo 1, comma 74).

Protratta a tutto l’anno in corso, la misura “prima casa under 36” azzera, sull’acquisto non soggetto a Iva, le imposte di registro, ipotecaria e catastale; in caso di compravendita soggetta a Iva, oltre ad azzerare quelle concede un credito di imposta di importo pari all’Iva versata al venditore per l’acquisto, che può essere utilizzato:

  • per pagare le imposte (di registro, ipotecaria e catastale) sulle successioni e donazioni dovute su atti e denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito;
  • per compensare le somme dovute tramite modello F24, in cui va indicato il codice tributo “6928”;
  • per pagare l’Irpef dovuta in base alla dichiarazione da presentare dopo la data dell’acquisto agevolato.

Il credito di imposta può essere fatto valere in sede di presentazione della prima dichiarazione dei redditi successiva all’acquisto o della dichiarazione relativa al periodo di imposta in cui è stato effettuato l’acquisto.

L’acquisto senza errori

Chi acquista la prima casa da un privato o da un’impresa che vende in esenzione Iva, versa l’imposta di registro nella misura del 2%, anziché del 9%, sul valore catastale dell’immobile, e paga le imposte ipocatastali nella misura fissa di 50 euro ognuna.

All’opposto, chi acquista la prima casa da un’impresa soggetta a Iva, deve pagare la relativa aliquota in misura ridotta (il 4% anziché il 10%), e pagare le imposte di registro e ipocatastali nella misura fissa di 200 euro ciascuna. Anche qui a preordinate condizioni:

– occorre avere la residenza nel Comune ove si trova l’immobile o trasferirla entro 18 mesi dall’acquisto;

– bisogna non essere titolare, neppure con il coniuge, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di un’altra casa nel territorio del Comune in cui si trova l’immobile da acquistare;

– è indispensabile dichiarare, all’atto di acquisto, di non possedere un altro immobile, in tutto il territorio nazionale, acquistato con l’agevolazione prima casa o, in caso contrario, venderlo entro un anno dal nuovo acquisto agevolato.

Gli immobili ammessi ai benefici rientrano nelle categorie catastali A/2 (unità civili), A/3 (economiche), A/4 (popolari), A/5 (ultra popolari), A/6 (rurali), A/7 (villini).

Restano esclusi dal beneficio gli immobili che appartengono alle categorie catastali A/1 (dimore signorili), A/8 (ville) e A/9 (castelli e palazzi di eminente pregio storico e artistico).

Sitografia

www.fiscooggi.it

www.agenziaentrate.it