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  Lavoro  Sull’erogazione dal 1° marzo 2023 dell’AUU
Lavoro

Sull’erogazione dal 1° marzo 2023 dell’AUU

redazioneredazione—Dicembre 16, 2022
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La misura dell’Assegno unico e universale (AUU) – la cui erogazione avviene, su base mensile, per il periodo compreso tra il mese di marzo di ciascun anno e il mese di febbraio dell’anno successivo, destinata nuclei familiari sulla base dell’ISEE – in quanto misura “universalistica”, spetta anche in assenza di ISEE sulla base dei dati dichiarati dal richiedente nel modello di domanda.

Sui requisiti per l’accesso alla misura e sulle modalità di determinazione ed erogazione dell’Assegno, l’INPS ha fornito indicazioni di dettaglio con la circolare n. 23 del 9 febbraio 2022, seguita da messaggi pubblicati in materia.

Ora, per il tramite della circolare n. 132 del 15 dicembre 2022, l’Istituto previdenziale avvisa che, dal 1° marzo 2023, per coloro che, nel periodo gennaio 2022/febbraio 2023, abbiano presentato una domanda di Assegno unico e universale per i figli a carico non respinta, non revocata, non decaduta o non oggetto di rinuncia da parte del richiedente, l’INPS continuerà a erogare d’ufficio la misura introdotta dal decreto legislativo n. 230/2021, senza dover presentare una nuova domanda.

L’erogazione dal 1° marzo 2023

La domanda di Assegno unico e universale è, di norma, presentata annualmente e l’erogazione del beneficio decorre nel periodo compreso tra il mese di marzo dell’anno di presentazione della domanda e quello di febbraio dell’anno successivo, a condizione che i requisiti richiesti rimangano soddisfatti.

Oltre a ciò, l’INPS “pone in essere tutte le iniziative di semplificazione e di informazione all’utenza utilizzando le banche dati presenti negli archivi dell’Istituto, anche al fine di introdurre gradualmente gli strumenti necessari ad un’eventuale erogazione d’ufficio dell’assegno”.

In tale ottica, l’INPS erogherà la prestazione d’ufficio limitatamente ai soggetti richiedenti per i quali nell’archivio dell’Istituto, alla data del 28 febbraio 2023, risulti presente una domanda di Assegno unico e universale in corso a tale data in uno stato diverso da “Decaduta”, “Revocata”, “Rinunciata” o “Respinta”.

Al riguardo, l’erogazione proseguirà in continuità laddove la domanda si trovi nello stato di “Accolta”.

All’opposto, l’erogazione per le domande in stato di “In istruttoria”; “In evidenza alla sede”; “In evidenza al cittadino”; “Sospesa”, inizierà al termine degli specifici controlli previsti per le domande che si trovano in tali stati, qualora le verifiche si completino con esito positivo.

I dati della domanda (in qualunque stato di lavorazione essa si trovi) saranno automaticamente prelevati dagli archivi dell’Istituto e utilizzati per il pagamento della prestazione.

L’istruttoria sarà effettuata anche dopo il 28 febbraio 2023 avvalendosi di tali dati e delle banche dati a disposizione dell’INPS.

In ipotesi di variazioni rispetto alle condizioni già dichiarate nella domanda, i richiedenti potenziali beneficiari dell’Assegno unico e universale dovranno intervenire tempestivamente sull’istanza inviata e presente negli archivi dell’Istituto, adeguandone i contenuti alla luce delle rilevanti circostanze sopravvenute.

Simili eventuali variazioni saranno oggetto di verifica automatica INPS in fase di istruttoria della domanda.

Al fine del riconoscimento d’ufficio della prestazione, l’Istituto farà riferimento ai dati presenti nelle domande acquisite e agli altri dati rilevati dall’ISEE o da altri archivi a disposizione dell’INPS.

Le variazioni della domanda

Alcune circostanze possono fare scaturire la necessità di modificare la domanda presentata; in specifici casi, necessitano anche della presentazione di una dichiarazione sostitutiva unica (DSU) aggiornata. Queste le situazioni possibili (a titolo identificativo):

– nascita di figli;

– variazione o inserimento della condizione di disabilità del figlio;

– variazioni della dichiarazione relativa alla frequenza scolastica/corso di formazione per il figlio maggiorenne (18-21 anni);

– modifiche attinenti all’eventuale separazione/coniugio dei genitori;

– criteri di ripartizione dell’Assegno tra i due genitori sulla base di apposito provvedimento del giudice o dell’accordo tra i genitori;

– variazione delle condizioni che occorrono per la spettanza delle maggiorazioni di cui agli art. 4 e 5 del dlgs n. 230/2021;

– variazioni delle modalità di pagamento prescelte dal richiedente e/o dall’eventuale altro genitore.

Il beneficiario potenziale sarà, dunque, chiamato a intervenire sulla domanda precompilata dall’Istituto solo ove si rendesse necessario segnalare eventuali variazioni e dal momento in cui queste si manifestino.

Erogazione a nuovi beneficiari la cui prima domanda si trovi in stato: respinta, decaduta, rinunciata, revocata

In caso di soggetti che non hanno mai beneficiato dell’Assegno ovvero che hanno presentato domanda sino al 28 febbraio 2023, ma per i quali la domanda stessa si trova in uno dei seguenti stati “Respinta”, “Decaduta”, “Rinunciata” o “Revocata”, al fine del riconoscimento del beneficio per l’annualità che decorre dal 1° marzo 2023, sarà necessario procedere alla presentazione di una nuova domanda.

La domanda è inoltrata all’INPS attraverso questi canali:

portale web dell’Istituto, utilizzando gli appositi servizi raggiungibili direttamente dalla home page del sito www.inps.it., se si è in possesso di SPID di Livello 2 o superiore, di una CIE 3.0 o di una CNS;
Contact Center Integrato, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);

Istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.

Per quanto attiene la decorrenza della prestazione, si ricorda che, per le domande presentate entro il 30 giugno dell’anno di riferimento l’Assegno è riconosciuto a decorrere dal mese di marzo del medesimo anno. Qualora la presentazione della domanda avvenga dal 1° luglio dell’anno di riferimento, la prestazione decorre dal mese successivo a quello della domanda stessa.

Modalità e termini di presentazione dell’ISEE

In tutte le ipotesi sopra descritte (domanda già presentata all’INPS; presentazione di nuova domanda, anche per coloro che hanno una domanda in stato “Respinta”, “Decaduta”, “Revocata” o “Rinunciata” al 28 febbraio 2023 e che si trovano, nel 2023, in possesso dei requisiti normativamente previsti) sussiste sempre l’onere di procedere alla presentazione della nuova DSU per l’anno 2023, al fine di ottenere – da marzo – gli importi più elevati dell’Assegno sulla base dell’attestazione ISEE 2023 e di quanto previsto da legge in tema di importi maggiorati.

L’ISEE in corso di validità al 31 dicembre 2022 continua a essere utilizzato per la determinazione degli importi dell’AUU relativi alle mensilità di gennaio e febbraio 2023 (in attuazione di quanto stabilito all’art. 6, c. 7, del citato dlgs n. 230/2021).

Una precisazione: n assenza di una nuova DSU presentata per il 2023 e correttamente attestata, l’importo dell’Assegno sarà calcolato da marzo 2023 con riferimento agli importi minimi stabiliti da norma.

Se la nuova DSU viene presentata entro il 30 giugno 2023, gli importi eventualmente già erogati per l’annualità 2023 saranno adeguati a partire da marzo 2023 con la corresponsione degli importi dovuti arretrati.

L’ISEE può essere presentato in modalità ordinaria o precompilata; in caso di opzione per l’ISEE precompilato sono disponibili modalità semplificate di accesso al Sistema ISEE, mediante identità digitale, da parte di tutti i componenti maggiorenni che autorizzano il dichiarante alla precompilazione dell’ISEE, superando la necessità di produrre gli elementi di riscontro.

Sitografia

www.inps.it

AUU - Assegno Unico UniversaleINPSIseeISEE precompilato
Emissione e-fattura dati al Sistema TS: CNDCEC chiede proroga
Inps – Circolare n. 23 del 15.12.2022
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