Consumatori, più tutela e sanzioni più elevate
Nel Consiglio dei Ministri del 1° dicembre 2022, è stato approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2019/2161 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019. In particolare, il dlgs amplia la tutela dei consumatori nel caso di:
– contratti con clausole vessatorie;
– condotte commerciali scorrette;
– concorrenza sleale o
– comunicazioni commerciali non veritiere con conseguente modifica della disciplina delle sanzioni pecuniarie amministrative.
Concretamente, alcuni punti del decreto sono: gli annunci di riduzione del prezzo devono indicare quello praticato nei 30 giorni precedenti; sono esentati i prodotti presenti sul mercato da meno di trenta giorni e i prodotti agricoli e alimentari deperibili; deve ricondursi alla nozione di pratica ingannevole anche la promozione di un bene, in uno Stato membro, come identico a un bene commercializzato in altri Stati membri, sebbene significativamente diverso per composizione o caratteristiche; l’aumento dell’elenco delle informazioni considerate ingannevoli, includendo anche le indicazioni relative alle caratteristiche dell’offerente; l’integrazione dell’elenco delle pratiche commerciali considerate in ogni caso ingannevoli con quelle di:
1) mancata chiara indicazione di annunci pubblicitari a pagamento per ottenere una classificazione migliore dei prodotti;
2) rivendita di biglietti per eventi acquistati utilizzando strumenti automatizzati;
3) utilizzo di recensioni del prodotto false o senza averne verificata l’autenticità.
Tutela anche attraverso sanzioni maggiorate
Il decreto eleva da 5 a 10 milioni il limite massimo edittale relativo alla sanzione irrogabile dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) in presenza di pratica commerciale scorretta. E: in caso di sanzioni irrogate su operatori transfrontalieri sulla base di informazioni acquisite anche da Autorità europee, la sanzione è pari al 4% del fatturato realizzato in Italia (in mancanza il massimo edittale è pari a 2 milioni di euro); aumenta, da 5 a 10 milioni di euro, il massimo edittale della sanzione irrogabile dall’AGCM per l’inottemperanza ai provvedimenti di urgenza e a quelli inibitori o di rimozione degli effetti e degli impegni assunti.
Ancora: si consente al consumatore di adire il giudice ordinario in caso di pratiche commerciali sleali; si passa da 5.000 euro a 10 milioni di euro anche per violazioni in materia di clausole vessatorie.
Nell’irrogare le sanzioni, l’AGCM tiene conto anche delle condizioni economiche e patrimoniali del professionista.
Infine, il decreto prolunga a trenta giorni il termine per l’esercizio del diritto di recesso con riferimento ai soli contratti conclusi nel contesto di visite non richieste presso l’abitazione del consumatore e di escursioni organizzate per vendere prodotti.
Sitografia