Detrazione Iva in rivalsa tardiva: in quali casi è possibile

Agenzia delle Entrate ha chiarito in materia di detrazione dell’Iva a seguito di rivalsa tardiva. Secondo quanto illustrato nella risposta n. 569, pubblicata lo scorso 22 novembre, la società cessionaria può esercitare il diritto alla detrazione dell’Iva pagata a fronte di fatture emesse dalla società cedente anche a seguito di rivalsa tardiva.

Il caso in oggetto richiama la situazione di una società, la quale all’epoca di tali fatti apparteneva ad una multinazionale. A seguito di una serie di controlli da parte sia di Agenzia delle Entrate che della Guardia di Finanza, sono stati trovati delle evasioni circa il versamento dell’Iva all’Erario, dovuto ad un acquisto al quale non è stata applicata l’Iva.

Decreto Iva e applicabilità dell’art. 60, comma 7

Secondo l’art. 60, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972 (c.d. decreto Iva): “il contribuente ha diritto di rivalersi dell’imposta o della maggiore imposta relativa ad avvisi di accertamento o rettifica nei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi soltanto a seguito del pagamento dell’imposta o della maggiore imposta, delle sanzioni e degli interessi. In tal caso, il cessionario o il committente può esercitare il diritto alla detrazione, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui ha corrisposto l’imposta o la maggiore imposta addebitata in via di rivalsa ed alle condizioni esistenti al momento di effettuazione della originaria operazione”.

Pertanto, il versamento a favore dell’Erario dell’intero ammontare dell’Iva originariamente detratta su tutte le forniture effettuate dai missing traders (ovvero gli intermediari commerciali), costituisce un elemento idoneo di per sé ad escludere che la detrazione dell’Iva oggetto delle fatture di rivalsa emesse dalla società cedente ai sensi del suddetto articolo, dia luogo ad una duplicazione della detrazione dell’imposta da parte della Società. Pertanto, in linea con i chiarimenti più volte espressi nei documenti di prassi da parte dell’Amministrazione finanziaria, la società istante può esercitare il diritto alla detrazione dell’Iva.

Sitografia

www.agenziaentrate.gov.it

www.normattiva.it