Applicabilità CTS: limiti e ambiti dal Ministero del Lavoro
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito, con l’ausilio della Nota n. 17314 pubblicata il 17 novembre 2022, le indicazioni e i relativi chiarimenti in merito all’applicabilità dell’art. 71 comma 1 del Dlgs. n. 117/2017, ovvero il Codice del Terzo Settore (CTS).
In particolare, il Ministero si rivolge all’Ufficio tecnico-settore urbanistica di un Comune che ha realizzato campi da gioco in zona agricola, presupponendo tuttora in corso l’accertamento sulla qualificazione dell’Associazione, quale gestore degli impianti in qualità di comodatario, come Ente del Terzo Settore.
Prima di spingerci verso la soluzione finale intesa dal Ministero, lo stesso fa un excursus circa i principali elementi che fanno di un ente uno del Terzo Settore.
Gli enti che rientrano nel Terzo Settore. Applicabilità CTS
Va precisato, in prima battuta, che il comma 1 del già citato Dlgs è applicabile solo a determinati enti che presuppongono determinate caratteristiche e che, pertanto, posso rientrare nella dicitura “Enti del Terzo Settore“. Ad esempio:
- enti qualificati come definizione dell’art. 4 comma 1 CTS;
- enti iscritti nel RUNTS (Registro unico nazionale del terzo settore);
- enti già iscritti nei registri delle ODV e delle APS, i cui dati comunicati al RUNTS sono in attesa di perfezionamento per l’iscrizione;
- enti iscritti all’anagrafe delle Onlus fino al momento della prevista abrogazione del d.lgs. n. 460/1997.
Al contrario, non rientrano nella lista le ASD, le SSD e tutti gli altri enti iscritti al Coni e che non sono in possesso della qualifica di Ente del Terzo Settore come sopra definite.
Tale individuazione risulta decisiva ai fini di una corretta definizione ed applicabilità del Codice.
Studio del caso in oggetto e soluzione finale
Dopo questa piccola parentesi, possiamo passare allo studio del caso in oggetto. Sappiamo che il soggetto principale è un’Associazione Sportiva Dilettantistica; dunque, l’accertamento della qualifica dell’ente è presupposto ineludibile ai fini dell’applicazione della norma.
Inoltre, va considerato che la destinazione di una zona non coincide con l’effettivo utilizzo della stessa; per esempio, una zona agricola non è detto che venga utilizzata esclusivamente ed obbligatoriamente per la coltivazione dei relativi fondi, ma può avere lo scopo di evitare insediamenti residenziali.
In questo contesto, se la zonizzazione agricola non esclude attività diverse rispetto a quella di uso comune, allora potrebbe essere corretto anche l’utilizzo del terreno per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica.
Però, dobbiamo considerare anche tutti gli interventi qualificabili come “nuova costruzione“, come movimenti di terra e opere di scavo. Per questo tipo di interventi risulta necessario il permesso di costruire, sempre qualora non riguardino l’attività meramente agricola. Ebbene in tal caso, l’applicabilità dell’art. 71, comma 1, non risulta possibile.
Sitografia
www.lavoro.gov.it
www.gazzettaufficiale.it