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Istruzioni operative Inps riguardano l’Estensione ad altre categorie di lavoratori dipendenti dell’indennità una tantum che gli articoli 31 e 32 del del dl n. 50/2022 ha avviato.
Con la retribuzione del mese di ottobre (competenza ottobre 2022), i datori di lavoro, in automatico, devono provvedere a erogare la predetta indennità ai lavoratori che:
– siano in forza nel mese di ottobre 2022;
– abbiano avuto un rapporto di lavoro nel mese di luglio 2022 (anche con altro datore di lavoro);
– siano stati destinatari di eventi, con indennità mensile erogata entro i limiti di cui all’articolo 1, comma 121 della legge di bilancio 2022 – con copertura figurativa integrale dall’INPS fino alla data del 18 maggio 2022 (a causa della quale non hanno beneficiato del relativo esonero) e che, infine, non siano destinatari delle indennità a commento.
Si evidenzia che gli eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall’INPS devono sussistere dal 1° gennaio 2022 fino alla data del 18 maggio 2022 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 50/2022). Tali eventi possono essere sorti in data antecedente il 1° gennaio 2022 e proseguiti in data successiva al 18 maggio 2022.
Dipendenti, cosa dichiarano?
I lavoratori dipendenti sono tenuti a dichiarare al datore di lavoro:
– di non beneficiare dell’indennità;
– di essere stato destinatario di eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall’INPS nel periodo 1° gennaio 2022 – 18 maggio 2022;
– di essere consapevole di non avere diritto all’indennità erogata nel mese di ottobre 2022, laddove già destinatario della stessa con erogazione d’ufficio da parte dell’Istituto.
Il lavoratore titolare di più rapporti di lavoro, deve presentare la dichiarazione al solo datore di lavoro che provvederà al pagamento dell’indennità.
L’una tantum è “riconosciuta per il tramite dei datori di lavoro, nella retribuzione erogata nel mese di ottobre 2022”.
Al riguardo, la circolare Inps n. 111/2022 evidenzia l’estensione normativamente disciplinata della platea dei soggetti destinatari dell’indennità di cui all’articolo 31, comma 1, del decreto-legge n. 50/2022.
La compensazione del credito derivante dall’erogazione dell’indennità in esame potrà essere effettuata nel mese di erogazione della stessa, con la denuncia UniEmens riferita alla competenza del mese di ottobre 2022, ovvero tramite regolarizzazione sul flusso UniEmens della competenza del mese di luglio 2022, secondo le indicazioni operative che seguono.
Ove dovesse risultare, per il medesimo lavoratore dipendente, che più datori di lavoro abbiano compensato su UniEmens la predetta indennità una tantum, l’Istituto comunicherà a ciascun datore di lavoro interessato la quota parte dell’indebita compensazione effettuata, per la restituzione all’Inps e il recupero verso il dipendente, secondo le istruzioni che saranno fornite con successivo messaggio.
Seguono, nella circolare, le istruzioni per i datori di lavoro, ivi compresi i datori agricoli.
Sitografia
www.inps.it

