Indennità una tantum autonomi e professionisti, oggi è click day

Il decreto attuativo del c.d. “bonus 200 euro“, l’indennità una tantum per lavoratori autonomi e professionisti è, finalmente, in Gazzetta Ufficiale n. 224/2022. Doveva essere domanda per tutti, senza click day. Così non sarà: oggi, 26 settembre, ci si batterà nonostante il possesso dei requisiti.

E’ il dm 19 agosto 2022 che definisce le caratteristiche del beneficio introdotto dall’articolo 33, del dl n. 50/2022, c.d. decreto “Aiuti” (convertito con modificazioni in legge n. 91/2022).

Sarà erogato dall’INPS e degli enti di previdenza obbligatoria sulla base dell’ordine cronologico delle domande presentate e accolte. Detteranno le modalità di presentazione delle istanze.

I beneficiari dell’indennità una tantum

L’indennità richiedeva requisiti non alternativi. Occorreva, cioè, rispettare le seguenti condizioni:

– essere lavoratori autonomi o professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS o agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza alla data del 18 maggio 2022. Se si è iscritti contemporaneamente a una delle gestioni previdenziali dell’Istituto nazionale della previdenza sociale e ad uno degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza, l’istanza dovrà essere presentata esclusivamente all’INPS;

– avere un reddito complessivo, percepito nel periodo d’imposta 2021, non superiore a 35.000 euro;

– alla data del 18 maggio 2022, avere una partita IVA con attività lavorativa avviata ed aver eseguito almeno un versamento contributivo, totale o parziale con competenza a decorrere dall’anno 2020. Per gli iscritti alle gestioni speciali dell’AGO in qualità di coadiuvanti e coadiutori artigiani, commercianti e lavoratori agricoli, questo requisito viene verificato sulla posizione del titolare;

– non aver già percepito l’indennità in qualità di lavoratori subordinati.

Alla domanda andava corredata la dichiarazione del lavoratore interessato (rilasciata ai sensi del Dpr n. 445/2000) di:

a) essere lavoratore autonomo/libero professionista, non titolare di pensione;

b) non essere percettore delle prestazioni di cui agli articoli 31 e 32 del predetto decreto- legge 17 maggio 2022, n. 50;

c) non aver percepito, nell’anno di imposta 2021, un reddito complessivo superiore all’importo di 35.000 euro;

d) essere iscritto – alla data di entrata in vigore del dl n. 50/2022 – ad una delle gestioni previdenziali dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) o degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza;

e) nel caso di contemporanea iscrizione a diversi enti previdenziali, non avere presentato per il medesimo fine istanza ad altra forma di previdenza obbligatoria.

I soggetti interessati devono aver allegato la copia fotostatica del documento di identità in corso di validità e del codice fiscale e le coordinate bancarie o postali per l’accreditamento dell’importo relativo al beneficio.

Sitografia

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