Gestione degli eventi con accredito figurativo

Nel 2015, con circolare n. 81 l’Inps ha fornito, ad aziende e Amministrazioni pubbliche iscritte alla Gestione pubblica, le istruzioni per l’elaborazione della ListaPosPa del flusso UniEmens ai fini della retribuzione figurativa da valorizzare nel conto individuale dell’iscritto per riposi, permessi e congedi (legge n. 104/1992; decreto legge n. 112/2008).

Compilazione del quadro V1 del flusso. Causale Eventi con accredito figurativo

Tale modalità di comunicazione prevede la compilazione del quadro “V1”, Causale 7 CMU 8 “Eventi con accredito figurativo”, in aggiunta alla denuncia del quadro “E0” del periodo di servizio ordinario, con lo scopo di indicare all’interno del periodo, per ogni evento coperto da accredito figurativo, il numero dei giorni figurativi usufruiti e la corrispettiva retribuzione virtuale, senza specificare in quali giorni del periodo l’iscritto ha goduto di quel particolare “Tipo Servizio” con accredito figurativo.

Al riguardo, con messaggio n. 3371/2022, l’Istituto comunica che è possibile provvedere alla sistemazione delle posizioni assicurative ai fini pensionistici e previdenziali utilizzando tale modalità di rappresentazione dei periodi figurativi anche per i periodi antecedenti il 1° ottobre 2012 e con Flusso a Variazione di cui al messaggio n. 2791 del 5 luglio 2017 per quelli ante gennaio 2005. Tale modalità di rappresentazione è stata integrata nel sistema gestionale TFS per il corretto calcolo dell’anzianità contributiva ai fini previdenziali.

Peraltro, fino al 31 dicembre 2022 è possibile operare direttamente anche in “Passweb”, per periodi fino al 30 settembre 2012 relativamente ai lavoratori dipendenti delle pubbliche Amministrazioni e fino al 31 dicembre 2013 per le sole Amministrazioni statali centrali indicando, nel periodo ordinario di riferimento, l’evento di accredito figurativo, la retribuzione virtuale e il numero dei giorni figurativi usufruiti dal lavoratore.

Stante la necessità di acquisire puntuali informazioni relativamente a periodi di servizio fino al 28 marzo 2000, il messaggio da ultimo citato istituisce i seguenti codici “Tipo Servizio” che si riferiscono alle condizioni di astensione:

  • 12 – Astensione facoltativa dal lavoro per maternità con retribuzione ridotta all’80%;
  • 13 – Astensione dal lavoro per assistenza ai figli con retribuzione ridotta al 50%.

Detti codici devono essere utilizzati nel rispetto delle modalità illustrate nella citata circolare n. 81/2015: vanno dichiarati nell’elemento “V1”, Causale 7 CMU 8 secondo le modalità in uso (per i due citati “Tipi Servizio”, il dato da inserire nell’elemento <RetribVirtualeFiniPens> corrisponde alla retribuzione non erogata per il periodo, da riconoscere figurativamente ai fini pensionistici).

Sitografia

www.inps.it