Tutto sull’esterometro 2022

Sono molte le correzioni di legge all’esterometro 2022 (la trasmissione telematica dei dati delle operazioni transfrontaliere). Toccano gli aspetti oggettivo e soggettivo di applicazione, le regole di compilazione dei file da trasmettere, la conservazione dei documenti.

L’Istituto, introdotto dalla legge di bilancio 2021 a decorrere dal 1° luglio 2022, riguarda i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato. Non riguarda, viceversa, le operazioni transfrontaliere per le quali è stata emessa una bolletta doganale, quelle per le quali sono state emesse o ricevute fatture elettroniche, nonché quelle (non superiori a 5mila euro per ogni singola operazione) relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente, ai fini Iva, in Italia.

Ambito soggettivo

Non è indicato, nella circolare n. 26 del 13.7.2022, l’ambito soggettivo di applicazione; tuttavia, essa precisa che la trasmissione deve avere a oggetto tutte le operazioni con soggetti esteri, compresi i consumatori ma solo se il corrispettivo dell’operazione sia comunque certificato, tramite fattura o altro documento, poiché la ratio dell’adempimento è da identificare nel monitoraggio di tutte le operazioni in cui una delle parti è “estera”.

Esterometro 2022. Il calendario

La trasmissione telematica deve avvenire ogni tre mesi ed entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento. Per le operazioni effettuate dal 1° luglio 2022, i dati vengono trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di interscambio (Sdi). 

Con riferimento alle stesse operazioni, la nuova circolare AE precisa che la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi.

Invece, la trasmissione dei dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato deve essere effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione.

Esterometro 2022. Modalità di conservazione della fattura

Due i casi: se il soggetto residente, o stabilito in Italia, emette una fattura elettronica verso il soggetto estero attraverso Sdi, utilizzando un codice destinatario comunicato dal cliente e indicando nel codice paese del cessionario/committente un valore diverso da IT, la fattura va conservata in modalità elettronica

All’opposto, se non è stata emessa una fattura elettronica tramite Sdi o non è stata emessa bolletta doganale, va utilizzato il codice convenzionale “XXXXXXX” e il codice paese del cessionario/committente diverso da IT. In questo caso, il file contenente i dati della fattura non viene recapitato da Sdi al cessionario/committente. Non trattandosi di una fattura elettronica il documento – che deve essere conservato – può essere conservato elettronicamente.

Riguardo agli acquisti, se l’autofatturazione avviene tramite Sdi, utilizzando i relativi codici, il soggetto ha l’obbligo di conservazione elettronica, che diventa solo una possibilità in presenza di un documento (analogico o meno) extra Sdi.

L’integrazione, via Sdi, delle fatture/documenti ricevuti da soggetti esteri, per mezzo di altro canale, non esclude che anche questi vadano correttamente conservati (in forma analogica o elettronica).

La circolare ricorda che fruendo del servizio gratuito di conservazione messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, per tutti i documenti informatici transitati via Sdi i relativi obblighi di conservazione “a norma” saranno automaticamente rispettati.

Sitografia

www.agenziaentrate.gov.it

www,fiscooggi.it