Artigiani, commercianti e autonomi. Quadro RR, aliquota corretta

Aggiornamento

L’Inps corregge l’aliquota indicata nella circolare n. 66 del 9 giugno 2022 relativa alle Gestioni speciali artigiani e commercianti e Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Errata corrige

Al paragrafo 2.2 “Sezione II – Contributi previdenziali dovuti dai professionisti iscritti alla Gestione separata INPS”, spiega con messaggio n. 2413 del 14.6.2022, al punto “Calcolo del contributo dovuto”, per mero errore materiale, nel penultimo capoverso è stato riportato un valore errato anziché l’aliquota corretta pari al 25,98% (cfr. la circolare n. 12/2021).

Si è pertanto provveduto a modificare la frase come segue: “Determinata la base imponibile, verrà calcolato il contributo dovuto applicando l’aliquota (24% e/o 25,98%) a seconda se il soggetto sia coperto o meno da altra previdenza obbligatoria”.

Quadro RR. Istruzioni per artigiani, commercianti e autonomi

L’Inps fornisce le istruzioni in ordine alle modalità di compilazione del Quadro RR del modello “Redditi 2022-PF” – per determinare la contribuzione dovuta – cui devono attenersi i soggetti iscritti alle Gestioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, nonché i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata (articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335).

Tutti i dettagli sono nella circolare 66 del 9.6.2022.

Termini di versamento relativo al Quadro RR Artigiani, commercianti e autonimi

I contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale (per artigiani e commercianti) e la contribuzione dovuta per gli iscritti alla Gestione separata devono essere versati alle scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi:

  • entro il 30 giugno 2022 ovvero entro il 22 agosto 2022 (per chi si avvale della possibilità di rateazione) per i versamenti a saldo per l’anno di imposta 2021 e primo acconto per l’anno 2022;
  • entro il 30 novembre 2022 per il secondo acconto 2022.

Come indicato nelle istruzioni per la compilazione del Quadro RR contenute nel modello “Redditi Persone Fisiche 2022 Fascicolo 2”, in sede di versamento dei contributi tramite modello F24, l’importo a debito può essere diminuito di quanto concesso a titolo di esonero ai sensi dell’articolo 1, commi da 20 a 22-bis, della legge n. 178/2020, così come comunicato dall’INPS sul Cassetto previdenziale. Nella circolare sono fornite tutte le indicazioni necessarie alla compilazione del Quadro RR relativamente all’esonero in argomento.

I contribuenti che decidono di versare la contribuzione dovuta nel periodo tra il 1° luglio 2022 e il 22 agosto 2022 (saldo 2021 e primo acconto 2022) devono sempre applicare sulle somme la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, onde evitare la richiesta di sanzioni per ritardato versamento.

La somma dell’interesse corrispettivo deve essere versata separatamente dai contributi, utilizzando le seguenti causali contributo:

  • “API” (artigiani) e la codeline INPS utilizzata per il versamento del relativo contributo;
  • “CPI” (commercianti) e la codeline INPS utilizzata per il versamento del relativo contributo;
  • “DPPI” nel caso dei liberi professionisti.

Rateizzazione

Per i commercianti e gli artigiani la rateizzazione può avere a oggetto esclusivamente i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale imponibile a titolo di saldo 2021 e primo acconto 2022. Restano esclusi i contributi dovuti sul minimale predetto, ancorché risultanti a debito del contribuente nel Quadro RR, in quanto non versati in tutto o in parte all’atto della compilazione del modello “Redditi 2022-PF”.

Per i liberi professionisti la rateizzazione può essere effettuata sia sul contributo dovuto a saldo per l’anno di imposta 2021 che sull’importo del primo acconto relativo ai contributi per l’anno 2022.

La prima rata deve essere corrisposta entro il giorno di scadenza del saldo e/o dell’acconto differito; le altre rate alle scadenze indicate nel modello “Redditi 2022-PF”.

In ogni caso il pagamento rateale deve essere completato entro il 30 novembre 2022.

La compilazione del modello F24 in caso di pagamento rateale:

  • gli interessi vanno esposti separatamente dai contributi;
  • le causali da utilizzare per il pagamento dei soli contributi sono: CP, CPR, AP, APR, P10, P10R, PXX, PXXR, mentre per il pagamento degli interessi comprensivi anche della maggiorazione devono essere utilizzate le causali CPI o API o DPPI;
  • la rateizzazione riguarda sia i contributi dovuti che la maggiorazione dello 0,40% nel caso in cui il versamento della prima rata sia effettuato dal 1° luglio 2022 al 30 luglio 2022.

Compensazione

Al fine di unificare con l’attuale normativa fiscale i criteri riguardanti la compensazione di somme versate in misura eccedente rispetto al dovuto, la compensazione tramite modello F24 potrà avvenire solo con somme versate in eccesso riferite alla contribuzione richiesta con l’emissione dei modelli di pagamento avvenuta nel 2021.

Nel messaggio in oggetto le indicazioni diversificate per artigiani e commercianti e per i liberi professionisti.

Sitografia

www.inps.it