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  Lavoro  Esonero totale assunzioni turismo e stabilimenti termali. Istruzioni
Lavoro

Esonero totale assunzioni turismo e stabilimenti termali. Istruzioni

redazioneredazione—Giugno 13, 2022
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La Commissione europea – con decisione C (2022) 3835 final del 7 giugno 2022 – ha autorizzato tre misure di esonero contributivo recentemente adottate dal Governo. A segnalarlo un breve comunicato del Ministero del Lavoro, che indica gli esoneri autorizzati:

  • l’esonero per la costituzione di cooperative di lavoratori (workers buy out);
  • l’esonero per le assunzioni nel turismo e negli stabilimenti termali;
  • l’esonero per l’assunzione dei lavoratori in cassa integrazione.

Sull’esonero per le assunzioni nel turismo e negli stabilimenti termali, l’Inps ha appena diffuso le indicazioni per la fruizione. Si tratta di una misura di sostegno e rilancio dell’economia a seguito dell’emergenza COVID-19 e degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico.

Con la circolare n. 67 del 10 giugno 2022, l’Istituto detta le regole per l’agevolazione (ex articolo 4, comma 2, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25), che:

  • riguarda il versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro privato (anche non imprenditore), relativamente alle nuove assunzioni (anche in part time) a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • spetta anche in caso di somministrazione a utilizzatori dei settori citati, ma non spetta per intermittenti e lavoratori a chiamata;
  • è totale, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è riconosciuto nel limite massimo di 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL;
  • riguarda le assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022;
  • è concesso limitatamente al periodo di durata dei contratti stipulati e comunque sino a un massimo di tre mesi;
  • è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, solo laddove sussista un residuo di contribuzione astrattamente sgravabile e nei limiti della medesima contribuzione dovuta.

In caso di conversione dei suddetti contratti in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, l’esonero è riconosciuto per un periodo massimo di sei mesi dalla conversione.

Si precisa che una volta optato per un incentivo all’assunzione che prevede l’esonero totale della contribuzione datoriale, non è possibile, al termine del periodo di fruizione, accedere ad un altro incentivo all’assunzione che si sostanzia in un esonero totale, essendo le due misure alternative tra loro.

La domanda di esonero entro giugno

Il datore di lavoro interessato, previa autentificazione, dovrà inoltrare all’Istituto, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line “TUR44”, appositamente predisposto dall’Inps e messo a disposizione sul sito, nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”, una domanda di ammissione all’agevolazione.

L’invio delle domande di ammissione al beneficio sarà consentito entro e non oltre il 30 giugno 2022, data coincidente con il termine finale di operatività del Temporary Framework.

Dopo le verifiche, il datore di lavoro riceverà dall’Inps una comunicazione in calce al medesimo modulo di istanza on-line, dell’avvenuta autorizzazione a fruire dell’esonero, con indicazione dell’importo massimo dell’agevolazione spettante.

L’Istituto verificherà la presenza nel c.d. elenco Deggendorf, di cui alla sezione “Trasparenza” del Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA), del nominativo del datore di lavoro richiedente l’agevolazione e, qualora il soggetto interessato dovesse essere presente nella suddetta lista, considerata l’impossibilità di riconoscere l’esonero al netto degli importi dovuti, non autorizzerà la fruizione della misura.

Fruizione dell’agevolazione

La fruizione del beneficio potrà avvenire mediante conguaglio nelle denunce contributive e nei limiti della contribuzione mensile esonerabile.

I datori di lavoro autorizzati, esporranno, a partire dal flusso Uniemens di luglio, i nomi dei lavoratori/delle lavoratrici per i/le quali spetta l’esonero valorizzando, secondo le consuete modalità, l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>.

I datori di lavoro autorizzati con iscritti alla Gestione pubblica, per i quali ricorrono le condizioni per usufruire del beneficio, dovranno esporre nel flusso Uniemens, sezione ListaPosPA, i lavoratori per i quali spetta l’esonero valorizzando, secondo le consuete modalità, l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della gestione pensionistica, indicando in quest’ultimo la contribuzione piena calcolata sull’imponibile pensionistico del mese.

Sitografia

www.inps.it

Esonero contributivoLavoratori del settore privatoturismo e stabilimenti termali
Anpal – Decreto n. 159 del 10 giugno 2022
Inps – Circolare n. 67 del 10.6.2022
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