Contributo ai genitori con figli disabili

Il contributo in favore dei genitori disoccupati o monoreddito con figli a carico con disabilità, introdotto dalla Legge di bilancio per il 2021 (art. 1, c. 365 e 366, l. n. 178/2020), ha le prime indicazioni e informazioni, le istruzioni necessarie alla presentazione e alla gestione delle relative domande, nonché le modalità di erogazione del beneficio.

E’ tutto nella circolare Inps n. 39/2022.

Il contributo ai genitori è mensile

Il comma 365, modificato dall’articolo 13-bis del decreto-legge n. 41/2021 (l. n. 69/2021), ha previsto un contributo mensile, fino alla misura massima di 500 euro netti, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, in favore di uno dei genitori, disoccupato o monoreddito, facente parte di un nucleo familiare monoparentale con figli a carico aventi una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60 per cento.

L’INPS provvede all’attività di ricezione e gestione delle domande del contributo ai sensi dell’articolo 4 del citato decreto interministeriale.

Requisiti del soggetto richiedente il contributo

La domanda per ottenere il contributo mensile in favore di uno dei genitori disoccupati o monoreddito, facenti parte di nuclei familiari monoparentali con figli a carico, può essere presentata dal genitore che risulti in possesso, cumulativamente, dei seguenti requisiti:

a) sia residente in Italia;

b) disponga di un valore dell’ISEE in corso di validità non superiore a 3.000 euro. Nel caso di nuclei familiari con minorenni si applica il valore del c.d. “ISEE minorenni”;

c) sia disoccupato o monoreddito e facente parte di un nucleo familiare monoparentale;

d) sia parte di un nucleo familiare, come definito ai fini ISEE, in cui siano presenti figli a carico aventi una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60 per cento.

Il primo dei quattro requisiti riguarda i genitori residenti nel territorio italiano che siano cittadini italiani o comunitari oppure, in caso di cittadini di uno Stato extracomunitario, che siano in possesso di regolare permesso di soggiorno. Per questi ultimi la norma non prevede una durata minima di permanenza.

Limitatamente al secondo, nel caso di nuclei familiari con figli minori, è necessario il possesso di un ISEE per la richiesta di prestazioni per i minorenni in corso di validità.

Con riferimento al terzo, per la valutazione del reddito del genitore disoccupato o monoreddito non si tiene conto della percezione di eventuali altri trattamenti assistenziali e si prescinde, in ogni caso, dall’eventuale proprietà della casa di abitazione.

Relativamente al quarto ed ultimo requisito:

– sono considerati a carico i figli fino al compimento dei 24 anni se hanno un reddito non superiore a 4.000 euro e i figli di età superiore a 24 anni se hanno un reddito non superiore a 2.840,51 euro;

– il genitore richiedente deve essere residente in Italia e convivente con il figlio che abbia una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60 per cento.

Pertanto, il genitore e il figlio con disabilità, al momento della presentazione della domanda, devono essere coabitanti e avere dimora abituale nello stesso Comune italiano.

Inoltre, nel caso dei “nuclei familiari monoparentali”, l’eventuale altro genitore non deve fare parte del nucleo familiare ordinario ai fini ISEE del richiedente il beneficio.

Presentazione della domanda

La domanda per il contributo in oggetto ha valenza annuale e deve essere presentata dal genitore all’INPS dal 1° febbraio al 31 marzo per ciascuno degli anni 2022 e 2023, esclusivamente in via telematica mediante una delle seguenti modalità:

  • portale web, utilizzando l’apposito servizio on line raggiungibile sul sito dell’Istituto www.inps.it direttamente dal cittadino tramite SPID di livello 2 o superiore oppure tramite Carta di identità elettronica (CIE) 3.0 o tramite Carta Nazionale dei servizi (CNS);
  • Contact Center Integrato, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
  • Istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.

Il genitore dovrà dichiarare nella domanda il possesso dei requisiti previsti dal decreto per l’accesso alla misura sotto la propria responsabilità.

Inoltre, i requisiti sopra elencati devono essere autocertificati dal genitore nel modulo telematico di presentazione della domanda e costituiranno oggetto di verifiche. La non veridicità del contenuto delle dichiarazioni comporta la revoca dal beneficio, ferme restando la restituzione di quanto indebitamente percepito e le sanzioni previste dalla legislazione vigente.

Le domande prive della dichiarazione sul possesso dei requisiti e dei requisiti autocertificati, nonché le domande presentate fuori dai termini sopra indicati, saranno considerate inammissibili.

Le domande presentate e acquisite nei sistemi gestionali dell’INPS verranno sottoposte a istruttoria automatizzata centralizzata.

Sitografia

www.inps.it