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  Fisco  Rivalutazione e riallineamento, spazzate via le precedenti interpretazioni
Fisco

Rivalutazione e riallineamento, spazzate via le precedenti interpretazioni

redazioneredazione—Marzo 2, 2022
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Sul regime fiscale della rivalutazione e del riallineamento previsto dall’articolo 110 del decreto cd. “Agosto”, l’Agenzia delle Entrate offre (circolare n. 6/2022) precisazioni alla luce delle modifiche legislative intervenute con la Legge di bilancio per il 2022, in particolare a proposito dell’allungamento (in almeno 50 anni) del periodo di ammortamento per i marchi e l’avviamento e l’introduzione di una nuova imposta sostitutiva per il mantenimento dei vantaggi originari garantiti.

L’articolo 110 ora citato ha, infatti, introdotto in nove commi un’importante e vantaggiosa opportunità per le imprese che non adottano i principi contabili internazionali Ias/Ifrs nella redazione del bilancio d’esercizio: queste possono ottenere una rivalutazione dei propri beni e delle partecipazioni con rilevanza esclusivamente civilistica e contabile, a costo zero, oppure pagare una sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap estremamente leggera, con aliquota ridotta al 3%, acquisendo in tal modo anche il riconoscimento fiscale dei maggiori valori. Inoltre, non devono necessariamente considerare tutti i beni appartenenti alla medesima categoria omogenea: la rivalutazione può essere effettuata distintamente per ciascun bene.

E, ancora, il maggior valore è riconosciuto ai fini fiscali a partire dall’esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita, con possibilità, quindi, di determinare le quote di ammortamento sui valori rivalutati già dall’esercizio 2021, nell’ambito della dichiarazione Redditi 2022.

Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, pagando un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell’Irap e di eventuali addizionali nella misura del 10%. Il versamento va effettuato secondo le stesse modalità e alle stesse scadenze previste per l’imposta del 3%, dovuta in caso di riconoscimento dei maggiori valori ai fini fiscali.

Lo stesso articolo, in più, ha dato ingresso alla disciplina del riallineamento, vale a dire la possibilità di riconoscere ai fini fiscali i maggiori valori iscritti nel bilancio relativo all’esercizio chiuso entro il 31 dicembre 2020, in tal caso anche a beneficio dei soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali (Ias/Ifrs adopter).

Tornando ai chiarimenti della circolare n. 6 sul regime fiscale della rivalutazione e del riallineamento, uno su tutti viene guidato da “esigenze di coerenza logico-sistematica”, in ragione delle quali le nuove misure riguardano i maggiori valori delle attività immateriali, le cui quote di ammortamento sono deducibili in misura non superiore a un diciottesimo del costo o del valore, detenute sia dai soggetti che adottano i principi contabili Ias/Ifrs sia dai soggetti Oic-adopter.

In linea generale, il contribuente può revocare, anche parzialmente, l’opzione esercitata (articolo 1, comma 624 della legge n. 234/2021), in relazione a singoli beni immateriali o materiali (a sua scelta), non anche sul valore rivalutato/riallineato di detti beni.

Una seconda interpretazione riguarda la “ricostruzione” delle riserve in sospensione d’imposta “tassabili solo in caso di distribuzione ai soci” nell’ambito di operazioni straordinarie. In risposta ad istanza, l’Agenzia sostiene che tali riserve andranno ricostruite esclusivamente nei limiti dell’avanzo. L’eventuale quota delle stesse non ricostruita – per assenza di avanzo o per incapienza dello stesso – non determina presupposti impositivi, non implicando eventi distributivi della riserva stessa nei confronti dei soci/partecipazioni dei soggetti coinvolti.

Circa l’individuazione del piano di ammortamento fiscale degli importi riallineati in presenza di valori fiscali già riconosciuti, l’Amministrazione – alla luce delle novità introdotte dal Bilancio 2022, che ha allungato il periodo di ammortamento di determinati beni – fa emergere che il maggiore valore rivalutato non si somma alle residue quote di ammortamento.

Affrancamento delle riserve da riallineamento

L’interpretazione prosegue con l’individuazione della base imponibile dell’imposta sostitutiva dovuta per l’affrancamento delle riserve da riallineamento soggette al vincolo di sospensione d’imposta; l’individuazione del trattamento impositivo in caso di distribuzione delle riserve da riallineamento. Qui la circolare n. 6 chiarisce che laddove, ai fini del riallineamento, siano vincolate riserve di capitali, la loro distribuzione per i soci rimane soggetta al regime impositivo delle restituzioni degli apporti.

A proposito della unicità o pluralità dell’avviamento iscritto in bilancio ai fini del suo riallineamento e delle relative modalità applicative, il chiarimento ricorda essere stata superata l’originaria posizione di avviamento iscritto in bilancio come “unico” a prescindere dalle sue singole componenti, a favore del riconoscimento della “pluralità” degli avviamenti, consentendo così ai contribuenti interessati di riallineare i singoli avviamenti riferibili a specifiche aziende/rami d’azienda.

In ordine al riallineamento delle divergenze derivanti dall’applicazione dell’Ifric 12, la circolare conferma che non rientrano nell’ambito applicativo della disciplina le divergenze derivanti dall’applicazione del principio.

La rivalutazione gratuita nel settore alberghiero e termale

Riguardo la rivalutazione gratuita dei soggetti operanti nel settore alberghiero e termale, viene chiarito che la disciplina è riconosciuta a prescindere dal tipo di attività (in particolare, della operatività nel settore alberghiero termale, del proprietario dell’immobile a destinazione alberghiera concesso in locazione a un soggetto operante direttamente nel predetto settore). Nello stesso ambito, l’Agenzia spiega che i maggiori valori rivalutati possono essere ammortizzati già a decorrere del periodo d’imposta chiuso al 31 dicembre 2020 (superando la precedente impostazione che faceva decorre gli effetti dal bilancio chiuso al 31 dicembre 2021).

Gli uffici fiscali non applicheranno sanzioni se riscontrano condizioni di obiettiva incertezza per comportamenti già adottati dai contribuenti prima della pubblicazione della circolare.

Dovranno essere ritenute superate le precedenti risposte non conformi ai chiarimenti appena resi.

Sitografia

www.agenziaentrate.gov.it

www.fiscooggi.it

RiallineamentoRivalutazione
Inps – Circolare 34 del 28.2.2022
Comunicazione preventiva di autonomi occasionali. Faq
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