IRPEF, nuovi scaglioni di reddito: adeguarsi entro il 31 marzo
L’articolo 1, commi 5 e 6 della Legge n. 234/2021, reca disposizioni in materia di addizionale regionale all’IRPEF conseguenti alla riformulazione dell’articolo 11, comma 1 del TUIR (operata dall’articolo 1, comma 2, lettera a) della stessa legge), da cui originano nuovi scaglioni di reddito.
Nella versione valida dal 1° gennaio 2022, l’articolo del Testo Unico sopra richiamato stabilisce che l’IRPEF è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili, specifiche aliquote differenziate per i seguenti quattro scaglioni di reddito (non più i cinque fissati sino al 31 dicembre 2021): fino a 15.000 euro; oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro; oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro; oltre 50.000 euro.
La risoluzione 1° febbraio 2022, n. 2/DF del Ministero dell’Economia e delle Finanze aggiunge che – poiché (art. 50, c. 2, d.lgs. n. 446/1997) l’addizionale regionale “è determinata applicando l’aliquota, fissata dalla Regione in cui il contribuente ha la residenza, al reddito complessivo determinato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta” – la nuova articolazione degli scaglioni stabiliti per l’IRPEF produce effetti anche ai fini del calcolo del tributo regionale.
A tal proposito, il legislatore ha dettato un principio di carattere generale per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività: “le regioni possono stabilire aliquote dell’addizionale regionale all’IRPEF differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale per l’IRPEF”.
Differita la data entro cui adeguarsi ai nuovi scaglioni
In tale cornice si inserisce la previsione del citato comma 5 della Legge di Bilancio per il 2022, che differisce al 31 marzo 2022 il termine entro cui Regioni e Province autonome devono adeguare la disciplina del tributo regionale limitatamente alle aliquote applicabili per l’anno d’imposta 2022.
Occorre, cioè, che esse adeguino la disciplina del tributo regionale applicabile dall’anno di imposta 2022 al quadro normativo statale innanzi delineato,
attraverso un’apposita legge da pubblicare nel bollettino ufficiale della Regione o della Provincia autonoma entro il termine del 31 marzo 2022.
Ancora: entro il 13 maggio 2022, dovranno trasmettere i dati rilevanti per la determinazione dell’addizionale regionale all’IRPEF ai fini della pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it. Procedura, questa, dettata “ai fini della semplificazione delle dichiarazioni e delle funzioni dei sostituti d’imposta e dei centri di assistenza fiscale nonché degli altri intermediari”.
Appare chiaro che le Regioni che intendano mantenere l’applicazione dell’aliquota unica dell’addizionale in esame non sono tenute ad assolvere agli adempimenti prescritti, potendo già procedere all’inserimento dei dati rilevanti per la determinazione del tributo nell’applicazione disponibile nell’Area riservata del Portale del Federalismo fiscale – www.portalefederalismofiscale.gov.it – fermo restando che anche in questo caso resta valido il termine del 13 maggio 2022.
Diversa è l’ipotesi in cui l’ente territoriale abbia modificato la disciplina dell’addizionale regionale all’IRPEF con propria legge approvata entro il 31 dicembre 2021. In tale specifica fattispecie, qualsiasi modifica sul tributo risulta essere stata disposta sulla base dell’articolazione degli scaglioni dell’IRPEF vigenti prima della rimodulazione. Pertanto, la disciplina dell’addizionale regionale per l’anno 2022 al momento dell’entrata in vigore della legge regionale non risulta compatibile con le disposizioni sopravvenute in materia di IRPEF applicabili dal 1° gennaio 2022, con la conseguenza che si rende indispensabile da parte della Regione e delle Province autonome approvare una nuova legge che disponga l’articolazione delle aliquote dell’addizionale regionale all’IRPEF in linea con i nuovi scaglioni di reddito.
Sitografia
www.finanze.it