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L’INPS, con il messaggio n. 2325 del 10 luglio 2026, ha fornito importanti chiarimenti operativi in merito all’adesione automatica alla previdenza complementare dei lavoratori dipendenti del settore privato assunti per la prima volta dopo il 30 giugno 2026, con particolare riferimento alla gestione del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) e agli adempimenti contributivi dei datori di lavoro.
Adesione automatica e diritto di scelta
La Legge n. 199/2025 ha introdotto un sistema di adesione automatica alla previdenza complementare per i lavoratori di prima assunzione. Tuttavia, entro 60 giorni dalla data di assunzione, il lavoratore può scegliere un diverso fondo pensione oppure mantenere il TFR secondo il regime ordinario disciplinato dall’articolo 2120 del Codice Civile; inoltre, in qualsiasi momento successivo, può modificare la scelta effettuata.
Durante questo periodo di 60 giorni, il datore di lavoro non è ancora tenuto a effettuare i versamenti al fondo pensione, che decorreranno solo dal mese successivo alla scadenza del termine, pur avendo effetto retroattivo dalla data di assunzione.
Le indicazioni dell’INPS
Il messaggio evidenzia che, fino a quando il lavoratore non esercita la propria scelta, la destinazione definitiva delle quote di TFR maturate non è ancora determinata. Le somme potranno infatti essere destinate alla previdenza complementare oppure, nei casi previsti dalla legge, rimanere nel regime ordinario del TFR con eventuale conferimento al Fondo di Tesoreria.
Per questo motivo, l’INPS qualifica le quote di TFR maturate nel periodo intercorrente tra l’assunzione e la scelta del lavoratore come competenze arretrate sotto il profilo contributivo, introducendo specifiche istruzioni per la loro regolarizzazione.
Come effettuare la regolarizzazione
L’Istituto precisa infine che, se la regolarizzazione delle quote arretrate viene effettuata entro il mese successivo alla scelta del lavoratore, occorre utilizzare il codice causale CF05 nel flusso Uniemens, senza applicazione di sanzioni, interessi o maggiorazioni; se invece la denuncia avviene oltre tale termine, dovrà essere utilizzato il codice CF02, accompagnato dal codice CF11 per il versamento delle somme dovute a titolo di maggiorazione.

