Covid. Sorveglianza sanitaria eccezionale lavoratori fragili prorogata

I datori di lavoro pubblici e privati possono nuovamente fare richiesta di visita medica per sorveglianza sanitaria dei lavoratori e delle lavoratrici fragili ai servizi territoriali dell’Inail tramite l’apposito servizio online, attivo per l’emergenza da Covid-19.

Con un avviso sul sito, l’Inail informa che è prorogato al 31 marzo 2022 il termine delle disposizioni inerenti alla Sorveglianza sanitaria eccezionale (art. 83 del Dl 19 maggio 2020 n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77).

È il Dl 221/2021 a stabilirlo con la “Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19”.

Pertanto, tutti i datori di lavoro pubblici e privati che non sono tenuti alla nomina del medico competente possono, fino al 31 marzo 2022, alternativamente:

  • nominarne uno (anche solo per la durata dello stato di emergenza);
  • fare richiesta di visita medica per sorveglianza sanitaria dei lavoratori e delle lavoratrici fragili ai servizi territoriali dell’Inail (che vi provvederanno con i propri medici del lavoro) attraverso l’apposito servizio online.

Le medesime richieste continueranno ad essere trattate sulla base delle indicazioni operative illustrate nella circolare n 44 dell’11 dicembre 2020.

Sorveglianza sanitaria eccezionale emergenza Covid-19

L’art. 83 d.l. 34 del 19 maggio 2020 prevede che i datori di lavoro pubblici e privati assicurino la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti al rischio, in ragione:

  • dell’età;
  • della condizione da immunodepressione;
  • di una pregressa infezione da Covid-19;
  • da altre patologie che determinano particolari situazioni di fragilità del lavoratore.

La sorveglianza si sostanzia in una visita medica:

  • per i lavoratori inquadrabili come “fragili”;
  • per i lavoratori che, per condizioni derivanti da immunodeficienze da malattie croniche, da patologie oncologiche con immunodepressione anche correlata a terapie salvavita in corso o da più co-morbilità, valutate anche in relazione dell’età, ritengano di rientrare in tale condizione di fragilità.

Concetto di fragilità

La fragilità è riscontrabile “in quelle condizioni dello stato di salute del lavoratore/lavoratrice rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto e può evolversi sulla base di nuove conoscenze scientifiche sia di tipo epidemiologico che di tipo clinico”.

Domanda su piattaforma “Sorveglianza sanitaria eccezionale”

Il datore di lavoro o un suo delegato possono inoltrare la richiesta di visita medica attraverso l’apposito servizio online “Sorveglianza sanitaria eccezionale”, reso di nuovo disponibile dal 5 novembre 2020 e accessibile dagli utenti muniti di Spid, Cns o Cie.

Nel caso di delega da parte del datore di lavoro, deve essere compilato e inoltrato l’apposito modulo “Mod. 06 SSE delega”, reperibile nella sezione dedicata del portale “Moduli e modelli”.

Una volta inoltrata la richiesta dal datore di lavoro o da un suo delegato, viene individuato il medico della sede territoriale più vicina al domicilio del lavoratore.

All’esito della valutazione della condizione di fragilità, il medico esprimerà il giudizio:

  • di idoneità fornendo, in via prioritaria, indicazioni per l’adozione di soluzioni maggiormente cautelative per la salute del lavoratore o della lavoratrice per fronteggiare il rischio da SARS-CoV-2;
  • di non idoneità temporanea solo nei casi che non consentano soluzioni alternative.

Successivamente all’invio del giudizio di idoneità, il datore di lavoro riceve una comunicazione con l’avviso di emissione della relativa fattura in esenzione da iva per il pagamento della prestazione effettuata.

La tariffa dovuta all’Inail è stata fissata in € 50,85, per singola prestazione effettuata.

Sitografia

www.inail.it