Imposta sui servizi digitali. Presupposti applicativi

L’imposta sui servizi digitali, introdotta dall’articolo 1, commi da 35 a 50 della Legge di bilancio 2019, ha subìto modifiche con la Legge di bilancio 2020.

Le modalità applicative dell’imposta sono state ulteriormente disciplinate dal provvedimento AE del 15 gennaio 2021, e oggetto di chiarimenti interpretativi resi con la circolare n. 3/2021.

L’ambito di applicazione soggettivo del tributo è caratterizzato da un duplice contestuale criterio identificativo:

  1. lo svolgimento di attività d’impresa;
  2. il superamento di due soglie dimensionali, che richiede che l’esercente l’attività d’impresa consegua entrambi i requisiti che seguono:
    1. un ammontare complessivo di ricavi ovunque realizzati non inferiore a 750.000.000,00 euro (“prima soglia“);
    2. un ammontare di ricavi derivanti da servizi digitali realizzati nel territorio dello Stato non inferiore a 5.500.000,00 euro (“seconda soglia“).

Per determinare il superamento di entrambe le soglie, si ha riguardo ai ricavi realizzati sia singolarmente che a livello di gruppo.

In più, il provvedimento citato stabilisce che per “gruppo” s’intendono tutte le entità, residenti e non residenti, incluse nel bilancio consolidato redatto in conformità ai principi internazionali d’informativa finanziaria o ad un sistema nazionale d’informativa finanziaria.

Come precisato nella circolare n. 3/2021, poi, nel gruppo sono incluse le entità che si consolidano integralmente o con il metodo del pro-rata, secondo i principi contabili applicabili, con esclusione delle entità che si consolidano con il metodo del patrimonio netto.

Imposta sui servizi digitali, la risposta n. 16/E del 12 gennaio 2022

Nel caso illustrato in risposta n. 16/E/2022, l’istante rappresenta che, in conseguenza di contratto di compravendita di una società estera con una Spa italiana, nel bilancio consolidato del gruppo promittente venditore, chiuso al 31 dicembre 2019, la partecipazione nell’istante risulta tra le “attività destinate alla dismissione”, in applicazione dell’Ifrs 5.

Ciò implica che i ricavi consolidati del primo gruppo non includono quelli dell’istante.

Nel presupposto della corretta applicazione dei principi contabili internazionali Ifrs, si osserva che ai fini del superamento della prima soglia, l’istante non si considera tra le entità del gruppo promittente venditore che si consolidano integralmente.

Di conseguenza, l’Agenzia condivide la soluzione interpretativa proposta dall’istante secondo cui, per verificare i presupposti applicativi dell’imposta sui servizi digitali rispetto all’istante, occorre avere riguardo al solo bilancio consolidato di quest’ultima, in cui non viene superata la “prima soglia”.

Sitografia

www.fiscooggi.it

www.agenziaentrate.gov.it