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  Lavoro  Modifica alla disciplina delle causali del contratto a termine
Lavoro

Modifica alla disciplina delle causali del contratto a termine

redazioneredazione—Settembre 15, 2021
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Da una nota INL provengono Indicazioni operative sulla modifica alla disciplina delle causali che legittimano la stipula di un contratto a tempo determinato superiore a 12 mesi, introdotta dall’art. 41 bis del D.L. n. 73/2021 (c.d. “Sostegni bis”).

Si tratta di un’importante novità che, benché indirettamente, influisce sulle condizioni per le proroghe ed i rinnovi oltre ad avere possibili riflessi anche in relazione all’ulteriore contratto, eccedente il limite massimo dei 24 mesi o il diverso limite previsto dalla contrattazione collettiva, che può essere stipulato presso gli Ispettorati del lavoro.

Al riguardo, in linea con la nota del Ministero del Lavoro n. 7959 del 13 settembre u.s., la nota dell’INL n. 1363 del 14 settembre 2021, rappresenta che con il comma 1 lett. a) del citato art. 41 bis è stata demandata alla contrattazione collettiva la possibilità di individuare specifiche esigenze per la stipula di un contratto a tempo determinato di durata superiore ai 12 mesi (ma non eccedente i 24 mesi).

In altri termini, ai contratti collettivi dell’art. 51 è permesso di individuare nuove casistiche in presenza delle quali sarà possibile stipulare un contratto a termine di durata superiore ai 12 mesi.

La norma non pone particolari vincoli contenutistici né caratteristiche sostanziali delle causali contrattuali richiedendo, tuttavia, che tali esigenze siano specifiche; che, quindi, individuino ipotesi concrete, senza quindi utilizzare formulazioni generiche (ad es. ragioni “di carattere tecnico, produttivo, organizzativo…”) che richiedano ulteriori declinazioni all’interno del contratto individuale.

La rilevante modifica introdotta dal Sostegni bis

La modifica (introdotta al comma 1 dell’art. 19) non ha riflessi unicamente per la stipula del primo contratto di durata superiore ai 12 mesi ma influisce anche sulle norme che regolano gli istituti del rinnovo e della proroga, in quanto le singole disposizioni richiamano proprio le causali contenute al comma 1 dell’art. 19 tra le quali, a decorrere dal 25 luglio, va considerata anche quella connessa ad esigenze specifiche individuate dalla contrattazione collettiva.

Infatti, il contratto può essere rinnovato solo a fronte delle condizioni di cui all’art. 19, comma 1. Similmente, esso può essere prorogato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente, solo in presenza delle condizioni di cui all’art. 19, comma 1.

In tal senso, pertanto, con la modifica (e le modifiche) introdotta con il decreto “Sostegni bis” , è altresì possibile rinnovare o prorogare un contratto a termine secondo le nuove previsioni della contrattazione collettiva.

Con la lett. b) del medesimo comma 1 dell’art. 41 bis è stato inoltre inserito un nuovo comma 1.1 all’art. 19, il quale prevede espressamente che “il termine di durata superiore a dodici mesi, ma comunque non eccedente ventiquattro mesi (…) può essere apposto ai contratti di lavoro subordinato qualora si verifichino specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di lavoro di cui all’articolo 51, ai sensi della lettera b-bis) del medesimo comma 1, fino al 30 settembre 2022”.

A differenza della prima novella, che sembra avere carattere strutturale, il nuovo comma 1.1. evidenzia una parziale provvisorietà, in quanto prevede la possibilità di stipulare contratti a termine di durata iniziale superiore ai 12 mesi secondo le esigenze individuate dalla contrattazione collettiva solo fino al 30
settembre 2022.

Sul punto va infatti chiarito che il comma 1.1. introduce una limitazione temporale al ricorso alla lettera b-bis) del comma 1 (30 settembre 2022) in relazione al primo contratto a termine tra le parti (“il termine di durata superiore a dodici mesi, ma comunque non eccedente ventiquattro mesi, di cui al comma 1…”).

Inoltre, il termine del 30 settembre 2022 va riferito alla formalizzazione del contratto, il quale ben potrà prevedere una durata del rapporto che superi tale data,
fermo restando il limite complessivo dei 24 mesi.

Ne consegue che dopo il 30 settembre 2022 sarà, quindi, possibile stipulare un primo contratto a termine di durata superiore ai 12 mesi solo per le esigenze definite alle lettere a) e b) del comma 1 dell’art. 19.

Diversamente le regole in materia di rinnovi e proroghe, che si limitano a richiamare il comma 1 dell’art. 19, senza fare riferimento al nuovo comma 1.1, non sono condizionate temporalmente. Pertanto, sarà possibile prorogare o rinnovare i contratti a termine in ragione delle causali previste dalla contrattazione
collettiva, anche successivamente al 30 settembre 2022.

Sitografia

www.ispettorato.gov.it

Contratto a termineINL
Accertamento. Prova di resistenza sui tributi armonizzati
Recupero dell’Iva solo se non si è già ottenuto il rimborso
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