Lavoro. Terzo settore: criteri e limiti delle attività diverse

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali individua – con decreto n. 107/2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 26 luglio 2021 – criteri e limiti ai fini dell’esercizio, da parte degli enti del Terzo settore, di attività diverse da quelle di interesse generale di cui al decreto legislativo n. 117/2017.

Le attività diverse si considerano strumentali rispetto alle attività di interesse generale se, indipendentemente dal loro oggetto, vengono esercitate dall’ente per realizzare, in via esclusiva, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Lavoro. Terzo settore: quali sono le attività secondarie?

Le attività diverse si considerano secondarie rispetto alle attività di interesse generale qualora, in ciascun esercizio, ricorra una delle seguenti condizioni:

a) i relativi ricavi non siano superiori al 30% delle entrate complessive dell’ente del Terzo settore;

b) i relativi ricavi non siano superiori al 66% dei costi complessivi dell’ente del Terzo settore.

Sitografia

www.gazzettaufficiale.it