Quote di Decontribuzione Sud recuperabili
Sull’esonero c.d. “Decontribuzione Sud” (art. 27 del dl n. 104/2020; L. n. 126/2020; art. 1, c. da 161 a 168, L. n. 178/2020), in particolare sull’utilizzo della misura da parte delle Agenzie di somministrazione, l’Inps fornisce chiarimenti: le Agenzie di somministrazione possono recuperare le quote di decontribuzione.
Ad integrazione del messaggio n. 1361 del 31 marzo 2021, l’Istituto precisa che le Agenzie di somministrazione possono recuperare, per i rapporti di lavoro intercorrenti con utilizzatori ubicati nelle regioni del Mezzogiorno, le eventuali quote di decontribuzione attinenti all’esonero, relative alle mensilità pregresse, valorizzando all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <Incentivo>, l’elemento <ImportoArrIncentivo> e indicando gli importi dell’esonero per il periodo che va da ottobre 2020 a marzo 2021.
La valorizzazione del predetto elemento potrà essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza delle mensilità da aprile 2021 a giugno 2021.
I dati esposti nell’Uniemens saranno poi riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013 “VIRTUALE” ricostruito dalle procedure, con il codice “L543”, avente il significato di “Arretrato Agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate – Decontribuzione Sud art. 27 D.L. n. 104/2020 e art. 1, commi da 161 a 168, della L. n. 178/2020”.
Sitografia: inps.it