Pex, holding all’estero escluse dal regime

La delocalizzazione in territorio estero di una holding, benché costituita in prevalenza da partecipazioni, non comporta l’applicazione del regime di Pex alle partecipazioni ma sconta la tassazione ordinaria.

Con il principio di diritto n. 10 dell’11 maggio 2021 l’Agenzia – seguendo la logica del principio civilistico di unitarietà dell’azienda che, ai sensi dell’articolo 2555 cc, è il “complesso dei beni organizzato dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa” e in termini fiscali trova fondamento nell’articolo 86 del Tuir, nella parte in cui si fa riferimento sia alla plusvalenza derivante dalla cessione d’azienda come unitariamente determinata, sia alla permuta che ha per oggetto anche un complesso aziendale – chiarisce che detto principio di unitarietà si applica non solo nel caso in cui la plusvalenza è generata da una cessione, ma in generale in presenza di qualsiasi evento realizzativo, incluso il trasferimento all’estero della residenza dell’impresa commerciale, relativo all’azienda o a un ramo di essa.

Non Pex ma tassazione ordinaria

In particolare, in presenza di cessione del compendio aziendale comprensivo di partecipazioni, “Il corrispettivo percepito per la cessione costituisce un valore riferito all’azienda intesa come unitario complesso di beni da cui origina una plusvalenza che non si può identificare con quella relativa alla cessione delle partecipazioni che ne fanno parte. Ne consegue che, così come concorrono alla determinazione dell’unica plusvalenza i beni merce (che, qualora fossero singolarmente ceduti, darebbero origine a ricavi), allo stesso modo anche l’eventuale plusvalenza relativa alle partecipazioni che si qualificano per l’esenzione ai sensi dell’articolo 87 del TUIR non può essere estrapolata, ma concorrerà a determinare la componente straordinaria di reddito riferibile all’intero complesso aziendale e sarà assoggettata a tassazione secondo le ordinarie regole previste dall’articolo 86 del TUIR”.

Sitografia: fiscooggi.it / agenziaentrate.gov.it