Startup innovative, dopo la sentenza l’intesa MiSE/Notariato

Sulle startup innovative si è svolto al MiSE l’incontro tra i rappresentanti del Notariato e il ministro Giorgetti.

Al centro del confronto la creazione della piattaforma online per le srl startup innovative: il Notariato s’impegna a creare la propria piattaforma online per rendere più semplici e meno costosi gli adempimenti per le startup garantendo, al tempo stesso, tutti gli standard di sicurezza (dagli statuti alla correttezza delle procedure) per le neo imprese.

La questione nasce all’indomani della sentenza n. 2643/2021 del Consiglio di Stato, che riporta in capo ai notai la costituzione di queste società.

Startup innovative: il ricorso del Notariato

Il Consiglio del Notariato ha impugnato il decreto MiSE del 17 febbraio 2016 (in seguito “decreto MiSE”), che disciplina le “modalità di redazione degli atti costitutivi di società a responsabilità limitata start-up innovative”, giudicato illegittimo dal Consiglio di Stato perché deroga alla norma di rango primario sulla disciplina delle modalità di costituzione delle startup innovative.

La norma sulle piccole e medie imprese innovative (art. 4, co. 10-bis del d.l. n. 3/2015) ha stabilito che l’atto costitutivo e le successive modificazioni di startup innovative vengano redatte per atto pubblico o per atto sottoscritto con le modalità previste dall’articolo 24 del Codice dell’amministrazione digitale (Cad), secondo un modello uniforme da predisporre con apposito decreto ministeriale.

Intervenuto a tal fine il decreto MiSE, esso tuttavia non si è limitato a predisporre il modello uniforme ma, all’art. 1 co. 2, ha introdotto una deroga all’art. 2463 c.c., secondo la quale “l’atto costitutivo e lo statuto, ove disgiunto, sono redatti in modalità esclusivamente informatica”.

In tal modo, il decreto MiSE ha ristretto il dettato della norma di rango primario, limitando la modalità costitutiva delle startup a quella informatica ed escludendo la necessità dell’atto pubblico.

La censura del Consiglio di Stato opera proprio sul potere esercitato dal Ministero, che “non poteva incidere sulla tipologia degli atti necessari per la costituzione delle startup innovative”.

Il decreto MiSE è, perciò, illegittimo in quanto “lungi dal limitarsi a recepire le indicazioni promananti dal Legislatore”, ha finito “per porsi in contrasto con la fonte primaria, in palese contrasto con il principio di gerarchia delle fonti”.

Di più: il decreto MiSE, escludendo l’intervento del notaio nella redazione dell’atto costitutivo, demandava all’Ufficio del Registro i controlli indispensabili al momento della nascita dell’impresa sulla verifica del possesso dei requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento dello status di startup innovativa.

Però, la speciale competenza attribuita all’Ufficio del Registro, pur necessaria in ragione delle prescrizioni delle direttive europee sulle startup innovative – “in tutti gli Stati membri la cui legislazione non preveda, all’atto della costituzione, un controllo preventivo, amministrativo o giudiziario, l’atto costitutivo e lo statuto della società e le loro modifiche devono rivestire la forma di atto pubblico (art. 11 della Direttiva 2009/101/CE e art. 10 Direttiva 2017/1132/UE) – allo scopo di controllare il possesso dei requisiti previsti dalla legge, secondo il Consiglio di Stato avrebbe assegnato un potere di verifica di carattere sostanziale, incompatibile con il ruolo dell’Ufficio del Registro.

Che, per legge, esercita un mero controllo formale.

In definitiva, il Consiglio di Stato conferma che nella fase costitutiva della startup innovativa resta imprescindibile il ricorso al Notaio per la verifica dei requisiti di legge e per l’accertamento sulla validità dell’atto costitutivo.

Fonte: MiSE