Decreto Sostegni: un fondo all’uopo per grandi imprese
L’articolo 37 del decreto “Sostegni” introduce misure ad hoc per le grandi imprese, prevedendo l’istituzione di un fondo di 200 milioni€, finalizzato a sostenere la prosecuzione dell’attività per quelle che si trovino in situazione di temporanea difficoltà finanziaria determinata dalla crisi economica connessa con l’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Esclusioni
Lo stanziamento indicato nel richiamato articolo 37 deve essere utilizzato per concedere aiuti, sotto forma di finanziamenti, in favore di grandi imprese, con esclusione di:
a. quelle operanti nel settore bancario finanziario e assicurativo;
b. quelle già in “difficoltà” alla data del 31 dicembre 2019.
La somma deve essere restituita nel termine massimo di 5 anni.
Decreto Sostegni e grandi imprese. Aspetti soggettivi
Ai fini dell’applicazione dell’agevolazione, sono considerate grandi imprese le aziende che:
– occupano più di 250 persone;
– il cui fatturato annuo sia superiore a 50 milioni di euro o il totale di bilancio superiore a 43 milioni di euro.
Possono chiedere di avere accesso al fondo le società che si considerano in temporanea difficoltà finanziaria ovvero che presentano flussi di cassa prospettici inadeguati a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate o che si trovano in situazione di “difficoltà” come definita all’articolo 2, punto 18, del Regolamento (Ue) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2015, ma che presentano prospettive di ripresa
Lo stanziamento può operare anche per aiutare le aziende in amministrazione straordinaria, tramite la concessione di prestito diretto alla gestione corrente, alla riattivazione e al completamento di impianti, immobili e attrezzature industriali nonché per le altre misure indicate nel programma presentato.
I crediti sorti per la restituzione dei finanziamenti sono soddisfatti in prededuzione.
Le somme restituite sono versate all’entrata del bilancio dello Stato, distinte tra quota capitale e quota interessi. Gli importi relativi alla quota capitale sono riassegnati al fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato.
La gestione del fondo può essere affidata a organismi in house, sulla base di apposita convenzione con il MiSE.
A tal fine, con decreto del ministro, da adottarsi di concerto con quello dell’Economia e delle Finanze entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto “Sostegni”, sono stabiliti criteri, modalità e condizioni per l’accesso all’intervento.
Aiuti di Stato
Le misure sono concesse nei limiti e alle condizioni previste dal Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19 di cui alla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020 e successive modificazioni e integrazioni, meglio noto come Temporary Framework.
Pertanto, come tutte le misure statali di sostegno all’economia, l’efficacia delle stesse è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.
Fonte: FiscoOggi