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  Lavoro  Trattamenti di cassa integrazione da Sostegni
Lavoro

Trattamenti di cassa integrazione da Sostegni

redazioneredazione—Marzo 29, 2021
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Trattamenti salariali. Il decreto Sostegni interviene, tra l’altro, sul sistema degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro connessi all’emergenza epidemiologica in atto, prevedendo novità sul fronte normativo e sul piano operativo.

Trattamenti di cassa integrazione. Aspetti normativi

Riguardo al primo ambito, il decreto Sostegni rimodula i trattamenti di cassa integrazione
(ordinaria e in deroga), assegno ordinario e cassa integrazione speciale operai agricoli
(CISOA)
.

In particolare, l’articolo 8 del decreto-legge n. 41/2021 ridetermina il numero massimo di settimane richiedibili dalle aziende che sospendono o riducono l’attività lavorativa in conseguenza dell’emergenza da COVID-19 e, proseguendo sulla logica della selettività già
tracciata dalla Legge di bilancio 2021, differenzia sia l’arco temporale in cui è possibile collocare i trattamenti sia il numero delle settimane richiedibili.

Il comma 1 dell’articolo 8 prevede, infatti, che i datori di lavoro privati che sospendono o
riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19
possono richiedere trattamenti di cassa integrazione ordinaria (CIGO) per una durata massima di 13 settimane nel periodo compreso tra il 1° aprile 2021 e il 30 giugno 2021.

Il successivo comma 2 stabilisce invece che, per i trattamenti di assegno ordinario (ASO) e di cassa integrazione salariale in deroga (CIGD), i datori di lavoro possono proporre domanda di accesso alle citate misure per una durata massima di 28 settimane nel periodo tra il 1° aprile 2021 e il 31 dicembre 2021.

Per tali misure di sostegno al reddito non è previsto alcun contributo addizionale a carico dei
datori di lavoro che ricorrono ai citati trattamenti.

In attesa della pubblicazione delle apposite circolari, che illustreranno la disciplina di dettaglio,
nonché le relative istruzioni operative, con il messaggio n. 1297 del 26.03.2021 l’INPS fornisce le prime informazioni in ordine alle predette novità.

Integrazione salariale ordinaria

L’ulteriore periodo di 13 settimane di trattamenti di integrazione salariale ordinaria richiedibile dai datori di lavoro che hanno dovuto sospendere o ridurre l’attività produttiva per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica nel periodo dal 1° aprile 2021 al 30 giugno 2021, si aggiunge alle prime 12 previste dalla Legge di bilancio 2021, che si collocano nel primo trimestre dell’anno in corso.

Conseguentemente, in caso di ricorso alla CIGO, i datori di lavoro hanno complessivamente a
disposizione 25 settimane di trattamenti dal 1° gennaio al 30 giugno 2021, secondo l’articolazione che segue:

12 settimane dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021;
ulteriori 13 settimane dal 1° aprile 2021 al 30 giugno 2021.

Assegno ordinario e cassa integrazione guadagni in deroga

I datori di lavoro che rientrano nelle tutele del Fondo di integrazione salariale (FIS), dei Fondi di solidarietà bilaterali, nonché quelli che ricorrono ai trattamenti di cassa integrazione in deroga, per le sospensioni o riduzioni delle attività produttive conseguenti a eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID19, nel periodo dal 1° aprile 2021 al 31 dicembre 2021, possono richiedere rispettivamente i trattamenti di assegno ordinario e di CIGD per un massimo di 28 settimane complessive.

I medesimi soggetti possono richiedere i trattamenti in parola per un periodo massimo di 12 settimane dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021.

Considerato che l’impianto normativo declinato dal decreto Sostegni non prevede l’imputazione alle nuove 28 settimane dei periodi di integrazione precedentemente già richiesti e autorizzati ai sensi della Legge di bilancio per il 2021, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 1° aprile 2021, ne deriva che il nuovo periodo di trattamenti pari a 28 settimane deve ritenersi aggiuntivo a quello precedente.

Conseguentemente, i datori di lavoro di cui trattasi hanno complessivamente a disposizione 40
settimane di trattamenti dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021
.

Va tuttavia evidenziato che il periodo di 12 settimane previsto dall’articolo 1, comma 300, della Legge di bilancio 2021, deve essere collocato entro e non oltre il 30 giugno 2021.

Modalità di richiesta delle integrazioni salariali

Per le richieste inerenti alle nuove settimane di trattamenti di CIGO, ASO e CIGD come sopra individuate, i datori di lavoro dovranno utilizzare la nuova causale “COVID 19 – DL 41/21”.

Inoltre, per i trattamenti di cassa integrazione in deroga previsti dal menzionato decreto e relativi ad aziende delle province autonome di Trento e di Bolzano, dovranno essere utilizzate, rispettivamente, le seguenti nuove causali:

“COVID 19 – DL 41/21 – Deroga Trento”;
“COVID 19 – DL 41/21 – Deroga Bolzano”.

Cassa integrazione ordinaria per le aziende che si trovano in cassa integrazione straordinaria

L’articolo 8, comma 1, del decreto-legge n. 41/2021, ai fini dell’accesso ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria, richiama gli articoli 19 e 20 del decreto-legge n. 18/2020.

Conseguentemente, anche le imprese che alla data del 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto Sostegni) hanno in corso un trattamento di cassa integrazione salariale straordinario (CIGS) e che devono ulteriormente sospendere il programma di CIGS a causa dell’interruzione dell’attività produttiva per effetto dell’emergenza epidemiologica in atto, possono accedere al trattamento di integrazione salariale ordinario, per una durata massima di 13 settimane, per periodi decorrenti dal 1° aprile 2021 al 30 giugno 2021, a condizione che rientrino in un settore per il quale sussista il diritto di accesso alla prestazione di cassa integrazione ordinaria.

La domanda di integrazione salariale ordinaria deve essere presentata con la nuova causale “COVID 19 – DL 41/21-sospensione Cigs”.

Destinatari del nuovo periodo di trattamenti di cassa integrazione salariale (ordinaria e in deroga) e assegno ordinario per la causale “COVID-19” previsti dal decreto–legge n. 41/2021

La previsione normativa consente l’accesso al nuovo periodo di trattamenti di integrazione salariale (13 settimane per la CIGO e 28 settimane per l’ASO e la CIGD, come precedentemente descritti), a prescindere dall’utilizzo degli ammortizzatori sociali per i periodi fino al 31 marzo 2021.

Sarà quindi possibile richiedere tali periodi anche da parte di datori di lavoro che non hanno mai presentato domanda di integrazione salariale per le varie causali COVID-19 introdotte in precedenza.

Lavoratori cui si rivolgono le tutele di cui al decreto–legge n. 41/2021

L’articolo 8, commi 1 e 2, del decreto–legge n. 41/2021 stabilisce che i trattamenti di cassa integrazione salariale (ordinaria e in deroga) e di assegno ordinario previsti dal medesimo decreto–legge trovino applicazione ai lavoratori che risultino alle dipendenze dei datori di
lavoro richiedenti la prestazione al 23 marzo 2021.

Cassa integrazione guadagni nel settore agricolo (CISOA)

Anche nel settore agricolo viene previsto un ulteriore possibile periodo di accesso ai trattamenti di integrazione salariale.

In tal senso, l’articolo 8, comma 8, del decreto-legge n. 41/2021 prevede che i datori di lavoro del settore agricolo, che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento di cassa integrazione speciale operai agricoli per una durata massima di 120 giorni, nel periodo ricompreso tra il 1° aprile 2021 e il 31 dicembre 2021.

Il suddetto trattamento è concesso in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e
al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda.

L’INPS rammenta che, in forza di quanto previsto dall’articolo 1, comma 304, della Legge di bilancio per il 2021, i datori di lavoro del settore agricolo possono richiedere i trattamenti in parola per una durata massima di 90 giorni compresi nel periodo tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno

Considerato che l’impianto normativo declinato dal decreto-legge n. 41/2021 non
prevede l’imputazione alle nuove 120 giornate dei periodi di integrazione precedentemente già
richiesti e autorizzati, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 1° aprile 2021, ne deriva che il nuovo periodo di trattamenti (120 giornate) deve ritenersi aggiuntivo a quello precedente.

Va tuttavia evidenziato che il periodo di 90 giornate previsto dall’articolo 1, comma 304, della
Legge di bilancio 2021, deve essere collocato entro e non oltre il 30 giugno 2021.

Termini di trasmissione delle domande dei trattamenti di CIGO, CIGD, ASO e CISOA

L’articolo 8, comma 3, del decreto-legge n. 41/2021, in linea con la disciplina a regime, stabilisce che le domande di accesso ai trattamenti di cassa integrazione (ordinaria e in deroga) e di assegno ordinario, devono essere inoltrate all’INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

Il secondo periodo del medesimo comma prevede altresì che, in fase di prima applicazione, il termine di decadenza di cui trattasi è fissato entro la fine del mese successivo a quello di
entrata in vigore del decreto-legge n. 41/2021.

Atteso che detta previsione non concretizza una situazione di miglior favore per le aziende, il
termine di trasmissione resta regolato dalla disciplina a regime anche per le domande riferite a
sospensioni o riduzioni di attività iniziate nel mese di aprile 2021.

Conseguentemente, le relative istanze di accesso ai trattamenti potranno continuare a essere trasmesse, a pena di decadenza, entro il 31 maggio 2021.

Alle medesime conclusioni si perviene per quanto attiene ai termini di trasmissione delle domande di trattamenti di cassa integrazione speciale operai agricoli, in relazione alla disposizione contenuta al comma 8 dell’articolo 8 del decreto-legge n. 41/2021.

Modalità di pagamento della prestazione

In merito alle modalità di pagamento della prestazione, rimane inalterata la possibilità per
l’azienda di anticipare le prestazioni e di conguagliare gli importi successivamente
, così come
la possibilità di richiedere il pagamento diretto da parte dell’INPS
, senza obbligo di produzione
della documentazione comprovante le difficoltà finanziarie dell’impresa.

Riguardo al pagamento diretto, si precisa che l’articolo 8, comma 4, del decreto-legge n. 41/2021, richiama anche l’articolo 22-quater del decreto-legge n. 18/2020, che regolamenta il pagamento diretto dei trattamenti salariali a carico dell’Istituto con il possibile anticipo del 40%.

Conseguentemente, la citata disciplina trova applicazione anche con riferimento ai trattamenti previsti dal decreto Sostegni.

CIGD
Sostegni a NASpI e altre indennità, l’INPS informa
INPS – MESSAGGIO N. 1297 DEL 26 MARZO 2021
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