Sostegni a NASpI e altre indennità, l’INPS informa
Sulla NASpI, il decreto Sostegni ha previsto la semplificazione dei requisiti d’accesso fino al 31 dicembre 2021. Ha anche fissato apposite indennità in favore di talune categorie di lavoratori.
In ragione di ciò, l’INPS (messaggio n. 1275 del 25 marzo 2021) fornisce prime informazioni in ordine alle predette prestazioni.
Indennità COVID-19
L’articolo 10, comma 1, del decreto Sostegni ha previsto l’erogazione di una indennità una tantum di importo pari a 2.400 euro a favore dei seguenti lavoratori già beneficiari di precedenti tutele (art. 15 e 15-bis, dl n. 137/2020):
i lavoratori stagionali e i lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
i lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
i lavoratori intermittenti;
i lavoratori autonomi occasionali;
i lavoratori incaricati alle vendite a domicilio;
i lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
i lavoratori dello spettacolo.
Tali lavoratori non devono presentare una nuova domanda ai fini della fruizione dell’indennità una tantum, che pertanto sarà erogata
dall’Istituto con le modalità già indicate dai beneficiari per il pagamento delle indennità finora erogate.
I successivi commi 2, 3, 5 e 6 del medesimo articolo 10 prevedono altresì il riconoscimento di una indennità onnicomprensiva di importo pari a 2.400 euro a favore delle suddette categorie di lavoratori che non siano stati già beneficiari delle indennità citate.
Rientrano tra i destinatari di questa specifica indennità anche i lavoratori in somministrazione presso aziende utilizzatrici appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, che non rientrano nell’ambito di applicazione delle disposizioni in materia di indennità COVID-19 di cui ai precedenti decreti emergenziali (articolo 10, comma 3, lett. a).
Indennità una tantum e onnicomprensiva: aspetti applicativi
Le indennità di cui all’articolo 10, commi 1, 2, 3, 5 e 6 del decreto Sostegni non sono tra loro cumulabili; sono viceversa cumulabili con l’assegno ordinario di invalidità (L. 12 giugno 1984, n. 222).
Esse non concorrono alla formazione del reddito e per il periodo di fruizione non sono riconosciuti l’accredito di contribuzione figurativa e il diritto all’assegno per il nucleo familiare.
Ai fini dell’accesso alle indennità i lavoratori potenziali destinatari, per ricevere la prestazione di interesse, dovranno presentare domanda all’INPS, esclusivamente in via telematica, entro il 30 aprile 2021, utilizzando i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli Enti di Patronato nel sito internet dell’INPS.
Sostegni a NASpI: semplificati i requisiti di accesso
Il decreto Sostegni, come più sopra anticipato, ha introdotto la novità sull’indennità di disoccupazione NASpI, con specifico riferimento ai requisiti di accesso.
In particolare, l’articolo 16 del citato decreto prevede che per le indennità di disoccupazione NASpI concesse a decorrere dal 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto) e fino al 31 dicembre 2021 non trova applicazione il requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo negli ultimi dodici mesi antecedenti alla cessazione del rapporto di lavoro (art. 3, c. 1, lett. c), del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22.
In attuazione della richiamata disposizione normativa, fino alla data del 31 dicembre 2021 è ammesso l’accesso alla prestazione di disoccupazione NASpI in presenza dei soli requisiti:
a. dello stato di disoccupazione involontario;
b. delle tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione (con esclusione, quindi, del requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo).
Fonte: INPS