Cu 2021 inalterata in caso di ammortizzatori

L’Input è dei Consulenti del lavoro: in caso di ricorso agli ammortizzatori sociali, specie gli emergenziali, la redazione della Cu (Certificazione unica) 2021 rimane immutata.

I sostituti d’imposta che non hanno applicato la clausola di salvaguardia, per l’attribuzione del bonus Irpef e del trattamento integrativo, in presenza di aiuti extra ai lavoratori dipendenti per il mese di marzo 2020, non saranno obbligati, ma potranno scegliere se compilare i punti 478, 479 e 480 della Cu.

Per il 2020, infatti, il bonus Irpef e il trattamento integrativo spettano anche se l’imposta lorda calcolata è di importo inferiore alla detrazione spettante, per effetto delle misure a sostegno del lavoro contenute nel “Cura Italia”.

Pertanto, il sostituto deve riconoscerli assumendo, al posto degli importi delle predette misure di sostegno, la retribuzione contrattuale che sarebbe spettata in assenza dell’emergenza sanitaria.

Cu 2021: cosa barrare e compilare

In particolare il sostituto dovrà:

barrare il punto 478, nel caso in cui siano state erogate somme a sostegno del reddito;

compilare il punto 479, indicando il reddito da lavoro dipendente effettivamente erogato;

compilare il punto 480, indicando l’importo teorico del reddito contrattuale che sarebbe stato erogato in assenza dell’emergenza sanitaria.

L’Agenzia delle entrate, rispondendo all’input, conferma, come anticipato, che la compilazione di questi punti, per i sostituti d’imposta che non hanno applicato la clausola di salvaguardia è opzionale, non obbligatoria.

Fonte: Agenzia delle Entrate/FiscoOggi