Faq e Vademecum delle Entrate sulla riscossione

L’Agenzia delle entrate-Riscossione pubblica le faq con le novità introdotte, in materia di riscossione, dall’articolo 4 del decreto “Sostegni” e il vademecum sui provvedimenti adottati nel periodo di emergenza sanitaria attualmente in vigore.

In particolare, il decreto proroga la sospensione:

a. della notifica degli atti e delle procedure di riscossione;

b. dei termini per i pagamenti delle cartelle, delle rate e della definizione agevolata (rottamazione-ter e saldo e stralcio).

Il provvedimento legislativo dispone, inoltre, l’annullamento dei debiti, affidati all’Agenzia delle entrate-Riscossione nel periodo 2000-2010, che abbiano un importo residuo uguale o minore di 5mila euro, per i contribuenti che hanno percepito, nell’anno d’imposta 2019, un reddito imponibile fino a 30mila euro.

Di seguito le principali faq relative alle ultime misure introdotte dal decreto “Sostegni”.

Blocco delle notifiche degli atti

È stato prorogato fino al 30 aprile 2021 il periodo di sospensione per l’attività di notifica di nuove cartelle, di avvisi e di tutti gli altri atti di competenza dell’Agenzia delle entrate-Riscossione.

L’attività di notifica degli atti è sospesa dall’8 marzo 2020, in conformità con quanto stabilito dal decreto “Cura Italia” (Dl n. 18/2020).

Pagamenti entro il 31 maggio

E’ slittato, dal 28 febbraio al 30 aprile 2021, il termine di sospensione dei versamenti di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di accertamento esecutivo, avvisi di addebito Inps, la cui scadenza rientra nel periodo 8 marzo 2020-30 aprile 2021.

La sospensione riguarda anche il pagamento delle rate dei piani di dilazione in scadenza nello stesso periodo.

Per i soggetti con residenza, sede legale o sede operativa nei comuni della “zona rossa” lo stop decorre dal 21 febbraio 2020.

I pagamenti degli atti stand-by dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla fine del periodo di sospensione (entro il 31 maggio 2021).

Faq. Nuove scadenze per rottamazione-ter e saldo e stralcio

Il decreto “Sostegni” consente anche una maggiore flessibilità nei pagamenti, avendo previsto lo slittamento del termine di scadenza delle rate della “rottamazione-ter” e del “saldo e stralcio”.

Così, per non perdere i benefici della definizione agevolata, chi è in regola con i versamenti del 2019 deve effettuare entro il 31 luglio 2021 il pagamento delle rate previste e non ancora versate nel 2020.

Inoltre, il pagamento delle rate in scadenza nel 2021 dovrà avvenire entro il 30 novembre 2021.

Per la “rottamazione-ter” si tratta delle somme in scadenza nei mesi di febbraio, maggio, luglio e novembre del 2020 e del 2021.

Per il saldo e stralcio, di quelle previste nei mesi di marzo e luglio di entrambi gli anni.

Se il pagamento avverrà oltre i termini previsti (la legge consente ulteriori cinque giorni di tolleranza) o per importi parziali, si perderanno i benefici della misura agevolativa e i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme complessivamente dovute.

Faq. Sospesi pignoramenti e procedure di riscossione

Restano sospesi fino al 30 aprile 2021 gli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima della data di entrata in vigore del decreto “Rilancio” (19 maggio 2020) su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati.

Stralcio dei debiti fino a 5mila euro

Il Dl “Sostegni” prevede l’annullamento dei debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del provvedimento, fino a 5mila euro, comprensivi di interessi da ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, derivanti dai singoli carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.

Ne beneficiano le persone fisiche e i soggetti diversi dalle persone fisiche che, rispettivamente, nell’anno di imposta 2019 o nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, hanno conseguito redditi imponibili fino a 30mila euro.

Rientrano nel provvedimento anche i carichi già ammessi alla “rottamazione-ter” (Dl n. 119/2018) e al saldo e stralcio (legge n. 145/2018).

Le modalità e le date dell’annullamento dei debiti saranno definite da un decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze, che sarà emanato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto “Sostegni”.

Fonte: Agenzia delle Entrate/FiscoOggi