Bonus ristrutturazioni: inapplicabile l’analogia
Bonus ristrutturazioni: le sospensioni dei termini 2020 previste dai decreti “Liquidità” e “Cura Italia”, non riguardano anche l’ipotesi del termine di 18 mesi che ha l’impresa che ha effettuato i lavori per vendere l’immobile ristrutturato e consentire all’acquirente di beneficiare della detrazione prevista dall’articolo 16-bis, comma 3, del Tuir.
Si tratta di una detrazione che spetta in ragione di un’aliquota del 36 per cento del valore degli interventi eseguiti, che si assume in misura pari al 25 per cento del prezzo dell’unità immobiliare risultante nell’atto pubblico di compravendita o di assegnazione e, comunque, entro l’importo massimo di 48.000 euro.
Essa spetta anche nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro 18 mesi dalla data di termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile. La detrazione spetta al successivo acquirente o assegnatario delle singole unità immobiliari.
Bonus ristrutturazioni: il termine è perentorio
Pertanto, il termine di 18 mesi è perentorio.
In particolare, l’articolo 24 del decreto “Liquidità”, che disciplina la sospensione dei termini ai fini del riconoscimento del credito d’imposta per il riacquisto della prima casa, non prevede espressamente alcuna sospensione dei termini regolati dal comma 3 dell’articolo 16-bis, del Tuir.
Per di più, l’articolo 24 ora richiamato è una norma agevolativa a carattere speciale che non può essere estesa, in via analogica, a casi e tempi ulteriori rispetto a quelli indicati dalla stessa norma.
Pertanto, con la risposta n. 205 del 25 marzo 2021, fornita a una società che non ha alienato l’immobile ristrutturato nei tempi previsti e che chiede di applicare per analogia il periodo di sospensione del Dl “Liquidità” in relazione al termine di 18 mesi previsto per l’applicazione della detrazione fiscale delle spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, l’Agenzia chiarisce che la norma non prevede dilazioni.
Allo stesso modo, ai termini in argomento è inapplicabile la proroga disposta dall’articolo 103 del decreto legge “Cura Italia”, che si riferisce alla sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi.