Liberi professionisti: rateizzazione oneri di ricongiunzione
Il pagamento dell’onere di ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti può essere effettuato ratealmente con la maggiorazione di un interesse annuo composto pari al tasso di variazione medio annuo dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall’Istat con riferimento al periodo di dodici mesi, che termina al 31 dicembre dell’anno precedente (Legge n. 45/1990).
Per le domande presentate nel 2020, l’apposita circolare n. 30/2020 ha fornito le tabelle dei coefficienti da utilizzare per i piani di ammortamento dei predetti oneri.
Liberi professionisti: rateizzazione oneri relativi alle domande presentate nel 2021
Ciò premesso, il tasso di variazione medio annuo dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall’ISTAT per il 2020 è negativo ed è pari a -0,3%.
Ne deriva che non può essere determinata alcuna maggiorazione a titolo di interessi degli oneri di ricongiunzione relativi alle domande presentate nel corso del 2021.
Pertanto, gli oneri di ricongiunzione relativi a domande presentate nel corso del corrente anno 2021 possono essere versati ratealmente senza applicazione di interessi per la rateizzazione.
Con la circolare n. 26 del 16.02.2021 l’INPS fornisce le istruzioni per il corretto uso di:
– tabella I/2021, relativa all’ammontare della rata mensile costante posticipata per ammortizzare al tasso annuo composto dello 0,0% il capitale unitario da 2 a 120 mensilità;
– tabella II/2021, relativa ai coefficienti per la determinazione del debito residuo in caso di sospensione del versamento delle rate mensili prima dell’estinzione del debito al tasso annuo dello 0,0%,
entrambe in allegato.