Gestione artigiani e commercianti: contributi per il 2021

Gestione artigiani e commercianti: l’articolo 24, comma 22, del Dl n. 201/2011 (L. n. 214/2011) ha previsto che, con effetto dal 1° gennaio 2012, le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell’INPS sono incrementate di 1,3 punti percentuali e successivamente di 0,45 punti percentuali ogni anno fino a raggiungere il livello del 24% per tutti i soggetti iscritti alle gestioni autonome dell’INPS.

Gestione artigiani e commercianti: le aliquote

Ne risulta che le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti, per l’anno 2021, sono pari:

– alla misura del 24%, già raggiunta nel 2018, per i titolari e collaboratori di età superiore ai 21 anni;

– alla misura del 22,35% per i collaboratori di età inferiore ai 21 anni, per i quali la predetta aliquota continuerà ad incrementarsi annualmente di una misura pari a 0,45 punti percentuali, sino al raggiungimento della soglia del 24%.

Continua peraltro ad applicarsi, per l’anno 2021, la riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali con più di sessantacinque anni di età, già pensionati presso le gestioni dell’Istituto.

Per i soli iscritti alla gestione degli esercenti attività commerciali, alla predetta aliquota dovrà essere sommato lo 0,09%, a titolo di aliquota aggiuntiva, ai fini dell’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale.

L’obbligo al versamento di tale contributo è stato prorogato al 31 dicembre 2018.

Successivamente, l’indennizzo è stato tramutato in misura strutturale; quindi è stabilizzata l’obbligatorietà del contributo aggiuntivo dello 0,09% destinato in parte al fondo che finanzia tale indennizzo.

E’, inoltre, dovuto un contributo per le prestazioni di maternità stabilito, per gli iscritti alle gestioni degli artigiani e dei commercianti, nella misura di € 0,62 mensili.

Le aliquote per il 2021 sono contenute nella circolare INPS n. 17 del 9 febbraio 2021.