Lavoratori del settore privato e fragili. Tutele modificate

La Legge di bilancio ha apportato modifiche alla disciplina delle tutele nei confronti dei lavoratori del settore privato e dei lavoratori c.d. “fragili”.

In particolare, le novità riguardano i lavoratori sottoposti a provvedimenti di quarantena con sorveglianza attiva o di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva e quelli ritenuti particolarmente a rischio per specifiche patologie.

Lavoratori del settore privato

Per quanto concerne i lavoratori del settore privato, ai fini del riconoscimento della prestazione da parte dell’Istituto, è stato eliminato, a decorrere dal 1° gennaio 2021, l’obbligo per il medico curante di indicare sulla certificazione “gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva”, precedentemente previsto per l’anno 2020.

Lavoratori fragili

Riguardo, invece, alla tutela dei lavoratori dipendenti pubblici e privati cosiddetti fragili, il legislatore ha introdotto un nuovo periodo di tutela decorrente dal 1° gennaio 2021 fino al 28 febbraio 2021.

Per l’anno 2020, quindi, rimane confermata la possibilità di riconoscere la tutela in argomento per periodi di assenza dal lavoro compresi tra il 17 marzo 2020 e il 15 ottobre 2020.

La tutela prevede l’equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero per i lavoratori in possesso di certificazione di malattia riportante l’indicazione della condizione di fragilità, con gli estremi della documentazione relativa al riconoscimento della disabilità con connotazione di gravità, ovvero della condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, attestata dagli organi medico-legali delle Autorità sanitarie locali territorialmente competenti.

L’equiparazione per i lavoratori privati aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia, comporta il riconoscimento della prestazione economica e della correlata contribuzione figurativa entro i limiti del periodo massimo assistibile, previsto dalla normativa vigente per la specifica qualifica e il settore lavorativo di appartenenza.

Da ultimo, il messaggio Inps n. 171 del 15.1.2021 fa presente che la Legge di Bilancio 2021 ha contestualmente prorogato al 28 febbraio 2021 anche la previsione – in precedenza valida solo per il periodo dal 16 ottobre 2020 al 31 dicembre 2020 – che stabilisce, per i lavoratori fragili, lo svolgimento di norma della prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.