Perdite d’esercizio 2020, deroghe del Bilancio 2021
Il codice civile disciplina i casi in cui la perdita d’esercizio, dopo aver assorbito tutte le riserve, intacca il capitale sociale nella misura di oltre un terzo. Fino a tale limite, non vi è alcun obbligo legale e gli amministratori della società possono non prendere provvedimenti per il riassorbimento della perdita, riportandola a nuovo senza limiti di tempo.
Perdite 2020: deroghe del Bilancio 2021
L’articolo 6 del Dl n. 23/2000 (decreto “Liquidità”), opportunamente modificato dal comma 266 della Legge di bilancio 2021, prevede un termine più ampio per la copertura delle perdite emerse nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2020.
Così, in deroga alle regole civilistiche, il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo del capitale è posticipato al quinto esercizio successivo; l’assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione alle perdite accertate.
La nuova scadenza vale anche per l’ipotesi più grave di erosione del minimo legale.
L’assemblea prontamente convocata dagli amministratori, in alternativa all’immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore alla soglia minima, può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura del quinto esercizio successivo.
Fino alla data di approvazione del bilancio di tale esercizio non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale.
In tutti i casi, le perdite sospese devono essere distintamente indicate nella nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine e delle movimentazioni intervenute nell’esercizio.
Poiché, come detto, la norma si riferisce agli esercizi “in corso” al 31 dicembre 2020, essa riguarda anche le società con esercizio “a cavallo” di tale data.