Rivalutazione prestazioni economiche per infortunio e malattia

Rivalutazione INAIL: prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale – settore industria/agricoltura – rivalutate annualmente con decorrenza 1° luglio 2020.

Rivalutazione INAIL: contesto normativo

Con effetto dall’anno 2000 e a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno, la retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite corrisposte dall’Inail ai mutilati e agli invalidi del lavoro, relativamente a tutte le gestioni di appartenenza dei medesimi, è rivalutata annualmente sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operari e impiegati accertata dall’Istat intervenuta rispetto all’anno precedente.

Secondo la norma, gli incrementi annuali come sopra determinati, verranno riassorbiti nell’anno in cui scatterà la variazione retributiva
minima non inferiore al 10% rispetto alla retribuzione presa a base per l’ultima rivalutazione effettuata.

Per l’anno 2019, la rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale – nel settore industria, compreso il settore marittimo, agricoltura e medici esposti a radiazioni ionizzanti – è stata approvata dai decreti ministeriali del 2 agosto 2019, con decorrenza 1° luglio 2019.

Con delibera del Consiglio di Amministrazione Inail 25 giugno 2020, n. 32, è stata adottata la proposta di rivalutazione, con decorrenza dal 1° luglio 2020, delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale per i settori industria, agricoltura e navigazione, sulla base della variazione percentuale dello 0,5% dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati intervenuta tra il 2018 e il 2019.

Tale determina è stata approvata con due decreti ministeriali di agosto 2020 relativi, rispettivamente, al settore industria, compreso il settore marittimo e al settore agricoltura a decorrere dal 1° luglio 2020.

Con circolare n. 49/2020 l’INAIL illustra, infine, come negli anni passati, i riferimenti retributivi per procedere alla prima liquidazione delle prestazioni, alla riliquidazione delle prestazioni in corso, nonché gli indirizzi operativi alle Strutture territoriali ai fini della riliquidazione.